Cassazione Penale, Sentenza n. 26824/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso la proroga del visto di controllo sulla corrispondenza, disposta in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Ha denunciato violazione degli artt. 18, 18-ter, 41-bis Ord. pen. e dell'art. 3 CEDU, sostenendo che la limitazione sarebbe stata applicata in via automatica in ragione del regime 41-bis e che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le memorie difensive né la pertinenza e la datazione delle intercettazioni e dei trattenimenti di inserti giornalistici addotti a supporto del provvedimento
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia adeguatamente motivato, descrivendo gli esiti istruttori (attualità dell'operatività della cosca di riferimento, mantenimento da parte del detenuto di un ruolo apicale, intercettazioni e trattenimenti che indicano la possibilità di contatti con l'esterno) e che tali elementi giustificano la limitazione della corrispondenza. La Corte ha chiarito il rapporto fra art. 18-ter e art. 41-bis (specialità dell'art. 41-bis rispetto all'art. 18-ter nella disciplina del visto/censura) e ha confermato che le restrizioni devono essere motivate dall'Autorità giudiziaria. Ha inoltre affermato che la semplice omissione di valutazione di memorie difensive non integra di per sé nullità, se la motivazione complessiva è compatibile con le difese; nel caso concreto la motivazione era congrua. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
comma 1 (limitazioni per indagini, prevenzione, sicurezza o ordine dell'istituto; durata massima 6 mesi prorogabile di periodi max 3 mesi)
Disciplina le tipologie di controllo della corrispondenza per i detenuti in generale; il visto di controllo è riservato all'Autorità giudiziaria e può sfociare nel trattenimento se sussiste pericolo concreto per ordine/sicurezza
art. 41-bis Ord. pen.
comma 2-quater, lett. e) (sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per i detenuti in regime speciale)
Norma speciale che prevede la sottoposizione a visto di censura per i detenuti in 41-bis; la giurisprudenza tende ad assimilare il 'visto di censura' al 'controllo' dell'art. 18-ter, pur riconoscendo la specialità dell'art. 41-bis; tuttavia la limitazione della corrispondenza deve comunque essere disposta dall'Autorità giudiziaria e adeguatamente motivata
art. 18 Ord. pen.
Riferimento generale alla disciplina della corrispondenza (menzionato nel ricorso); nulla di specifico aggiunto rispetto ad art.18-ter nel provvedimento
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profili di diritto internazionale/dei diritti umani; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione alla luce della motivazione del provvedimento limitativo
art. 15 Cost.
Riferimento costituzionale: le limitazioni di diritti fondamentali (es. libertà di corrispondenza) richiedono un provvedimento dell'Autorità giudiziaria e motivazione adeguata; la Corte di cassazione richiama questo principio nell'interpretare il rapporto tra art.41-bis e art.18-ter
Corte Cost. n. 18 del 2022 (richiamata in motivazione)
Segnala l'incertezza legislativa sul rapporto tra visto di censura previsto dall'art.41-bis e i controlli dell'art.18-ter, sottolineando che la limitazione della corrispondenza in regime speciale richiede motivazione giudiziale fondata sui presupposti dell'art. 18-ter
Massime di principio
- La sottoposizione a visto di controllo/censura della corrispondenza nei confronti di detenuti in regime 41-bis è disciplinata dall'art. 41-bis ma, nella prassi giurisprudenziale, la misura è sostanzialmente assimilata al 'controllo' previsto dall'art. 18-ter: pertanto, le limitazioni devono essere motivate da elementi concreti e recenti che giustifichino il pericolo per ordine e sicurezza
- Non è sufficiente richiamare meccanicamente l'esistenza del regime 41-bis: il giudice deve esporre le ragioni specifiche (attualità dell'attività del sodalizio, ruolo del detenuto, elementi investigativi) che rendono necessaria la restrizione della corrispondenza
- Le intercettazioni, i trattenimenti e altri elementi probatori usati a supporto del provvedimento devono essere pertinenti e, idealmente, attuali; contestazioni meramente generiche sulla datazione o sul contenuto sono valutate come questioni di fatto non sempre riesaminabili dalla Corte di legittimità
- La mancata considerazione formale di una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità del provvedimento; rileva la congruità complessiva della motivazione: se la motivazione complessiva è incompatibile con le argomentazioni difensive, il vizio non è sorretto
- Le limitazioni previste dall'art. 18-ter hanno durata massima predeterminata (6 mesi, prorogabili per periodi non superiori a 3 mesi) e devono rispettare il principio di proporzionalità e la tutela giurisdizionale; ogni proroga deve trovare fondamento in nuovi o persistenti elementi di rischio
- In sede di impugnazione, è utile per il difensore evidenziare con documenti chiari e puntuali eventuali errori di datazione, contesto o travisamento degli atti istruttori, poiché rilievi generici sono meno efficaci davanti alla Corte di cassazione
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