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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26057/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, emessi da un Comune per un immobile concesso in locazione finanziaria. Il contratto di leasing era stato risolto il 2 gennaio 2012, ma il bene non era stato materialmente restituito dall’utilizzatrice. La società concedente ha impugnato gli avvisi sostenendo, da un lato, che il soggetto passivo dell’IMU sarebbe rimasto l’utilizzatrice fino alla riconsegna del bene e, dall’altro, che comunque sanzioni e interessi non fossero dovuti per l’esistenza di un affidamento incolpevole e di obiettiva incertezza normativa, anche alla luce di istruzioni ministeriali e di un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione. Nei motivi di ricorso sono state denunciate: violazione delle norme sull’individuazione del soggetto passivo IMU nel leasing; omessa pronuncia e/o motivazione insufficiente sulla non irrogabilità di sanzioni e interessi; violazione delle norme sul legittimo affidamento; violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa, richiamando il contrasto tra arresti di legittimità del 2019.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, confermando che, dopo la risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU è il locatore/proprietario anche se il bene non sia stato ancora restituito. Ha invece accolto il quinto motivo, ritenendo sussistente una obiettiva incertezza normativa sulla questione del soggetto passivo IMU nei leasing risolti, in presenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante al tempo dei fatti. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al punto sulle sanzioni e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente solo quanto alla non debenza delle sanzioni; è stata invece confermata la debenza dell’imposta e degli interessi. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione e l’esito complessivo della lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la Corte richiama i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa omissione di pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nel dispositivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    prevede la non applicabilità delle sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • art. 9 d.lgs. 23/2011

    è la norma decisiva per individuare il soggetto passivo IMU nel leasing; secondo la Corte, in caso di risoluzione del contratto il locatore torna soggetto passivo anche se il bene non è stato ancora riconsegnato.

  • art. 1, comma 672, L. 147/2013

    richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull’IMU, ma il relativo richiamo è superato dall’interpretazione dell’art. 9 d.lgs. 23/2011.

  • art. 10, comma 2, L. 212/2000

    richiamato in relazione all’affidamento incolpevole e alla tutela del contribuente; la Corte ne esclude l’applicabilità al caso deciso sul piano delle sanzioni, salvo quanto riconosciuto per l’obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    invocato per escludere sanzioni e interessi sulla base di istruzioni ministeriali; la Corte ritiene infondato il motivo sul punto.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    stabilisce la non punibilità quando la violazione deriva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma; la Corte lo applica riconoscendo l’esimente per le sanzioni.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato solo per ribadire la funzione istituzionale della Cassazione nell’uniformare l’interpretazione della legge.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini dell’IMU, la soggettività passiva torna in capo al locatore/proprietario dalla data di risoluzione del contratto, anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito dall’utilizzatore.
  • Ai fini impositivi rileva la detenzione qualificata fondata sul vincolo contrattuale; cessato il contratto, la mera detenzione materiale senza titolo non mantiene l’utilizzatore come soggetto passivo.
  • La mancata pronuncia è esclusa quando il giudice di merito affronti in modo espresso, anche sintetico, la questione dedotta e ne indichi la ragione decisoria.
  • Il vizio motivazionale oggi è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della motivazione, non già per il semplice difetto di sufficienza.
  • L’esimente per sanzioni tributarie presuppone un’obiettiva incertezza normativa; tale incertezza può derivare anche dall’assenza, al tempo dei fatti, di un orientamento consolidato di legittimità, specie in presenza di contrasto giurisprudenziale.
  • Le istruzioni o circolari amministrative non possono alterare il presupposto legale del tributo, ma possono incidere sulla valutazione della punibilità quando contribuiscano a generare incertezza normativa o affidamento del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoDecadenza

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