Cassazione Civile, Ordinanza n. 32729/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per due periodi di lavoro. In appello, però, l'INPS aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte d'appello aveva ritenuto che il beneficio previsto dall'art. 13 della L. n. 257/1992, autonomo rispetto ad altri diritti, sorgesse per effetto dell'esposizione ultradecennale all'amianto e dovesse essere azionato al più tardi al momento del pensionamento, individuato come dies a quo della prescrizione decennale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'INPS, ritenuto privo di specifica critica alla sentenza di primo grado; (2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente sull'individuazione del dies a quo della prescrizione; (3) violazione dell'art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione da un momento non coincidente con quello in cui il diritto poteva essere fatto valere; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto il dies a quo dal solo collocamento in quiescenza senza prova; (5) omessa pronuncia sulla domanda di rilascio di certificazione presentata all'INAIL il 10 aprile 2010; (6) violazione dell'art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescrittibile il diritto anche per soggetti già pensionati o in mobilità alla data del 2 ottobre 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità del ricorso, rilevando che non erano stati trascritti o specificamente indicati i contenuti essenziali dell'atto di appello e della sentenza di primo grado. Ha poi accolto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse solo apparente: il giudice di merito aveva fatto coincidere automaticamente il pensionamento con la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, senza accertare in concreto quando il lavoratore avesse avuto o potesse avere conoscenza del fatto costitutivo del diritto e senza spiegare in modo comprensibile il fondamento della decorrenza prescrizionale. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
l'appello deve contenere una specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata e delle censure mosse; in cassazione il motivo che deduce la sua violazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve consentire il controllo di legittimità mediante la riproduzione essenziale dei passaggi rilevanti degli atti e dei documenti richiamati.
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione esistente e intelligibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la deduzione in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, tra cui l'art. 2935 c.c. e l'art. 2934 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato per la censura di omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo, ma nel caso gli ulteriori motivi restano assorbiti.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il beneficio da esposizione ad amianto occorre accertare quando il titolare abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
art. 2934 c.c.
il diritto si estingue per prescrizione solo quando decorre il termine applicabile; la Corte di merito non poteva fondare una regola astratta di prescrittibilità sganciata dal concreto dies a quo.
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto è soggetto a prescrizione decennale e il termine decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia durante le lavorazioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata per la trattazione della causa.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare il principio processuale della ragione più liquida e il minimo costituzionale della motivazione.
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni sul dies a quo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'inferenza presuntiva sul collocamento in quiescenza; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'erronea declaratoria di ammissibilità di un appello, il ricorrente deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, riproducendo in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello e della decisione di primo grado rilevante ai fini del controllo di legittimità.
- La prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto decorre non automaticamente dal pensionamento, ma dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia; tale accertamento deve essere compiuto in concreto e motivato in sentenza.
- Una motivazione che si limiti a far discendere la decorrenza della prescrizione da un dato astratto e neutro, senza spiegare il nesso con la consapevolezza del titolare del diritto, è solo apparente e integra nullità denunciabile in cassazione.
- Il giudice di merito non può sostituire all'accertamento del fatto rilevante una presunzione automatica fondata sul solo collocamento in quiescenza, poiché il dies a quo della prescrizione richiede la verifica della concreta conoscenza o conoscibilità del fatto costitutivo del diritto.
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