Sentenza del 09/11/2016 n. 22761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.A. ha contestato l’iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile costituito in fondo patrimoniale, sostenendo che l’art. 170 c.c. impedisse l’aggressione del bene per debiti tributari estranei ai bisogni della famiglia. Ha inoltre denunciato l’erronea valutazione dello stato familiare, poiché il matrimonio era ancora in corso e uno dei figli era minorenne, nonché l’omessa indicazione, nell’atto di iscrizione ipotecaria, dei termini e dell’autorità competente per l’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva erroneamente affermato la separazione dei coniugi e la maggiore età dei figli, in contrasto con la documentazione prodotta. Ha inoltre censurato la motivazione insufficiente sull’estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente dichiarata l’illegittimità dell’ipoteca: il giudice di rinvio dovrà verificare l’esistenza e l’opponibilità del fondo patrimoniale e il rapporto tra i debiti e i bisogni familiari.
Norme richiamate
Art. 170 codice civile
I beni del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 può riguardare beni inclusi in un fondo patrimoniale, ma solo nel rispetto delle condizioni dell’art. 170 c.c. Occorre verificare se il debito sia stato contratto per bisogni familiari oppure se il creditore non conoscesse l’estraneità del debito a tali bisogni.
Art. 171 codice civile
La valutazione della permanenza e degli effetti del fondo patrimoniale richiede un corretto accertamento della situazione familiare, inclusi l’esistenza del vincolo matrimoniale e la presenza di figli minorenni.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
L’iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva dei tributi è astrattamente ammissibile anche su beni costituiti in fondo patrimoniale, ma resta subordinata ai limiti sostanziali previsti dall’art. 170 c.c.
Articoli 7 e 8 della legge n. 212/2000
Sono stati invocati dal contribuente in relazione agli obblighi di motivazione e di indicazione delle modalità di impugnazione dell’atto, ma la Cassazione non ha definito nel merito tali censure, poiché ha accolto il ricorso per il primo motivo e disposto il rinvio.
Art. 241 della legge n. 241/1990
È stato richiamato dal contribuente per denunciare carenze informative nell’atto di iscrizione ipotecaria; anche su questo profilo non vi è stata una decisione definitiva della Cassazione.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente intoccabili i beni: per impedire l’aggressione del creditore occorre dimostrare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
- Anche i debiti tributari possono consentire l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, se risultano collegati alle esigenze familiari oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali esigenze.
- Il fatto che il debito derivi dall’attività d’impresa o professionale non è, da solo, sufficiente a dimostrarne l’estraneità ai bisogni familiari: deve essere esaminata concretamente la causa dell’obbligazione.
- L’onere principale di provare i presupposti per opporsi all’aggressione dei beni del fondo patrimoniale grava sul debitore, il quale deve documentare la costituzione e opponibilità del fondo e l’estraneità del debito alle esigenze familiari.
- Il giudice deve accertare concretamente la situazione familiare e motivare specificamente il collegamento, o la mancanza di collegamento, tra il debito e i bisogni della famiglia; affermazioni generiche o contrarie ai documenti possono comportare la cassazione della sentenza.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla legittimità dell’ipoteca: comporta un nuovo giudizio sui fatti e sull’applicazione delle condizioni previste dall’art. 170 c.c.
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