Regolamento (UE) 2017/1275
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini dell’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di rischio indicate nell’allegato, che devono essere considerate nelle future autorizzazioni dei prodotti biocidi. Il testo fissa anche la data di approvazione, la scadenza dell’approvazione e alcune cautele particolari per l’uso professionale, per le acque reflue e per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.
Approvazione del cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti cloro attivo rilasciato dal cloro, limitatamente ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi) e 5 (disinfettanti per l’acqua potabile) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le successive autorizzazioni dei biocidi, che restano subordinate alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato, con particolare attenzione a taluni scenari di esposizione, ai residui negli alimenti e nei mangimi e a specifiche categorie di utilizzatori e comparti ambientali.
Approvazione del cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo per biocidi dei tipi 2 e 5
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini dell’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5. La misura si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e discende dal processo di valutazione sistematica dei principi attivi esistenti avviato dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione richiama inoltre la precedente valutazione effettuata ai sensi della direttiva 98/8/CE e i pareri dell’ECHA del 14 dicembre 2016, che hanno consentito l’approvazione con condizioni.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente il principio attivo "cloro attivo rilasciato dal cloro" e il suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, corrispondenti rispettivamente ai disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, e ai disinfettanti per l’acqua potabile. L’approvazione produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non disciplina in via generale tutti i biocidi al cloro, ma solo quelli rientranti nelle due categorie indicate e soggetti alle condizioni dell’allegato.
Contenuto dell’approvazione e specifiche tecniche
L’articolo 1 approva il principio attivo, rinviando all’allegato per specifiche e condizioni. L’allegato identifica il principio attivo con denominazione IUPAC "Chlorine", numero CE 231-959-5 e numero CAS 7782-50-5, e stabilisce un grado minimo di purezza pari a ≥ 995 g/kg, ossia ≥ 99,5 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1° gennaio 2019 e la scadenza al 31 dicembre 2028.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 2
Per i prodotti di tipo 2, l’autorità competente deve prestare particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione sul principio attivo. Alla luce dei rischi individuati, occorre inoltre valutare con particolare attenzione:
- gli utilizzatori professionali;
- le acque di superficie e i sedimenti, con riferimento alla disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell’impianto di depurazione delle acque reflue, in particolare nella fase di postclorazione.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 5
Per i prodotti di tipo 5, la valutazione del prodotto deve anch’essa considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia connessi a usi non coperti dalla valutazione di rischio unionale del principio attivo. Inoltre, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi LMR o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, ma solo alle condizioni e con le specifiche indicate nell’allegato.
Base giuridica e contesto della valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione si fonda sulla valutazione già svolta nell’ambito della direttiva 98/8/CE e sui pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA del 14 dicembre 2016, che hanno ritenuto i biocidi dei tipi 2 e 5 contenenti cloro conformi ai criteri applicabili, purché siano rispettate specifiche condizioni.
Data di approvazione e durata
Secondo l’allegato, la data di approvazione è il 1° gennaio 2019 e la scadenza dell’approvazione è il 31 dicembre 2028.
Specifiche del principio attivo
L’allegato identifica il principio attivo come cloro attivo rilasciato dal cloro, con denominazione IUPAC "Chlorine", numero CE 231-959-5 e numero CAS 7782-50-5. È richiesto un grado minimo di purezza del principio attivo pari a ≥ 995 g/kg, ossia ≥ 99,5 % p/p.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi tipo 2
Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione sul principio attivo. Inoltre, alla luce dei rischi individuati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell’impianto di depurazione (postclorazione).
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi tipo 5
Per i biocidi del tipo 5 la valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non valutati a livello unionale per il principio attivo. Inoltre va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e, per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, alla necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui (LMR) secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio affinché gli LMR applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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