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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1275

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini dell’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di rischio indicate nell’allegato, che devono essere considerate nelle future autorizzazioni dei prodotti biocidi. Il testo fissa anche la data di approvazione, la scadenza dell’approvazione e alcune cautele particolari per l’uso professionale, per le acque reflue e per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.

Approvazione del cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti cloro attivo rilasciato dal cloro, limitatamente ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi) e 5 (disinfettanti per l’acqua potabile) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le successive autorizzazioni dei biocidi, che restano subordinate alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato, con particolare attenzione a taluni scenari di esposizione, ai residui negli alimenti e nei mangimi e a specifiche categorie di utilizzatori e comparti ambientali.

Approvazione del cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo per biocidi dei tipi 2 e 5

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini dell’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5. La misura si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e discende dal processo di valutazione sistematica dei principi attivi esistenti avviato dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione richiama inoltre la precedente valutazione effettuata ai sensi della direttiva 98/8/CE e i pareri dell’ECHA del 14 dicembre 2016, che hanno consentito l’approvazione con condizioni.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente il principio attivo "cloro attivo rilasciato dal cloro" e il suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, corrispondenti rispettivamente ai disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, e ai disinfettanti per l’acqua potabile. L’approvazione produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non disciplina in via generale tutti i biocidi al cloro, ma solo quelli rientranti nelle due categorie indicate e soggetti alle condizioni dell’allegato.

Contenuto dell’approvazione e specifiche tecniche

L’articolo 1 approva il principio attivo, rinviando all’allegato per specifiche e condizioni. L’allegato identifica il principio attivo con denominazione IUPAC "Chlorine", numero CE 231-959-5 e numero CAS 7782-50-5, e stabilisce un grado minimo di purezza pari a ≥ 995 g/kg, ossia ≥ 99,5 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1° gennaio 2019 e la scadenza al 31 dicembre 2028.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 2

Per i prodotti di tipo 2, l’autorità competente deve prestare particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione sul principio attivo. Alla luce dei rischi individuati, occorre inoltre valutare con particolare attenzione:

  • gli utilizzatori professionali;
  • le acque di superficie e i sedimenti, con riferimento alla disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell’impianto di depurazione delle acque reflue, in particolare nella fase di postclorazione.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi di tipo 5

Per i prodotti di tipo 5, la valutazione del prodotto deve anch’essa considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia connessi a usi non coperti dalla valutazione di rischio unionale del principio attivo. Inoltre, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi LMR o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5, ma solo alle condizioni e con le specifiche indicate nell’allegato.

Base giuridica e contesto della valutazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione si fonda sulla valutazione già svolta nell’ambito della direttiva 98/8/CE e sui pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA del 14 dicembre 2016, che hanno ritenuto i biocidi dei tipi 2 e 5 contenenti cloro conformi ai criteri applicabili, purché siano rispettate specifiche condizioni.

Data di approvazione e durata

Secondo l’allegato, la data di approvazione è il 1° gennaio 2019 e la scadenza dell’approvazione è il 31 dicembre 2028.

Specifiche del principio attivo

L’allegato identifica il principio attivo come cloro attivo rilasciato dal cloro, con denominazione IUPAC "Chlorine", numero CE 231-959-5 e numero CAS 7782-50-5. È richiesto un grado minimo di purezza del principio attivo pari a ≥ 995 g/kg, ossia ≥ 99,5 % p/p.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi tipo 2

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione sul principio attivo. Inoltre, alla luce dei rischi individuati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell’impianto di depurazione (postclorazione).

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi tipo 5

Per i biocidi del tipo 5 la valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non valutati a livello unionale per il principio attivo. Inoltre va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e, per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, alla necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui (LMR) secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio affinché gli LMR applicabili non siano superati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicaambientesicurezza alimentare

Testo integrale

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