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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1272

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione, del 14 luglio 2017, che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il 2017, i tetti finanziari nazionali da attribuire ai principali regimi di pagamenti diretti della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. I massimali sono fissati per ciascuno Stato membro interessato e distinti per tipologia di sostegno, con allegato contenente gli importi in migliaia di euro. Per il pagamento destinato ai giovani agricoltori sono indicati sia il massimale effettivo sia l’importo massimo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento base.

Fissa per il 2017 i massimali di bilancio nazionali annui applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che, per l’anno di domanda 2017, attuano uno o più regimi di sostegno diretto disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening), pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. La disciplina riguarda esclusivamente la determinazione dei massimali di bilancio nazionali per il 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2017, con entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Massimali di bilancio 2017 per alcuni regimi di sostegno diretto della PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione fissa, per l’anno 2017, i massimali nazionali annui applicabili a diversi regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. La misura si inserisce nel sistema dei pagamenti diretti della politica agricola comune e serve a rendere operativi, per l’anno di domanda 2017, i limiti finanziari entro cui ciascuno Stato membro può erogare i vari sostegni.

Contesto normativo e finalità

La Commissione interviene in attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 relative ai pagamenti diretti agli agricoltori. Nei considerando si chiarisce che i massimali nazionali per il 2017 devono essere determinati sottraendo, dal massimale nazionale annuo dell’allegato II del regolamento base, gli importi destinati ad altri regimi o calcolandoli secondo le percentuali comunicate dagli Stati membri. Per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il massimale deve corrispondere al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato; per i giovani agricoltori si ribadisce inoltre il limite del 2 % del massimale annuo.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri che applicano, nel 2017, uno o più dei seguenti regimi:

  • regime di pagamento di base;
  • regime di pagamento unico per superficie;
  • pagamento ridistributivo;
  • pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
  • pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
  • pagamento per i giovani agricoltori;
  • sostegno accoppiato facoltativo.

L’intervento non disciplina le condizioni sostanziali di accesso ai singoli aiuti, ma soltanto i corrispondenti tetti finanziari nazionali.

Massimali fissati dall’articolo 1

L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono riportati gli importi per ciascun regime. In particolare:

  • i massimali per il regime di pagamento di base sono indicati al punto I;
  • i massimali per il regime di pagamento unico per superficie al punto II;
  • quelli per il pagamento ridistributivo al punto III;
  • quelli per il greening al punto IV;
  • quelli per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali al punto V;
  • quelli per il pagamento per i giovani agricoltori al punto VI;
  • gli importi massimi per i giovani agricoltori ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, al punto VII;
  • i massimali per il sostegno accoppiato facoltativo al punto VIII.

Regime di pagamento di base e regime unico per superficie

Per il regime di pagamento di base e per il regime di pagamento unico per superficie, i massimali nazionali annui 2017 sono fissati per gli Stati membri che applicano tali regimi, sulla base delle rispettive previsioni del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il regolamento precisa che tali importi costituiscono il tetto finanziario nazionale per l’anno civile 2017.

Pagamento ridistributivo, greening e zone soggette a vincoli naturali

Per il pagamento ridistributivo, per il pagamento delle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente e per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, i massimali 2017 sono determinati in funzione delle percentuali comunicate dagli Stati membri o, nel caso del greening, secondo la quota del 30 % del massimale nazionale.

Giovani agricoltori: massimali, tetti e copertura delle eccedenze

Per il pagamento ai giovani agricoltori, il regolamento distingue tra:

  • il massimale nazionale annuo effettivo di cui all’articolo 51, paragrafo 4, fissato al punto VI dell’allegato;
  • l’importo massimo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, fissato al punto VII dell’allegato.

Se l’importo totale richiesto in uno Stato membro supera il massimale fissato, lo Stato membro deve finanziare la differenza ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, nei limiti dell’importo massimo previsto dal regolamento base. Il testo evidenzia dunque una doppia soglia: il massimale operativo e il limite massimo di finanziamento consentito.

Sostegno accoppiato facoltativo

Per il sostegno accoppiato facoltativo, i massimali nazionali annui 2017 sono fissati in base alla percentuale notificata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Anche in questo caso il riferimento è il punto VIII dell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: contenuto pratico per gli operatori

L’allegato contiene i valori numerici, espressi in migliaia di euro, per ciascun regime e per i singoli Stati membri interessati. Per i professionisti che assistono aziende agricole o amministrazioni nazionali, l’allegato costituisce la base finanziaria di riferimento per la gestione dei pagamenti diretti 2017 e per la verifica della coerenza tra importi richiesti, dotazioni nazionali e limiti imposti dal diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Determinazione dei massimali nazionali per i diversi regimi

L’articolo 1 fissa, per il 2017, i massimali nazionali annui relativi al regime di pagamento di base (art. 22, par. 1), al regime di pagamento unico per superficie (art. 36, par. 4), al pagamento ridistributivo (art. 42, par. 2), al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (art. 47, par. 3), al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (art. 49, par. 2), al pagamento per i giovani agricoltori (art. 51, par. 4) e al sostegno accoppiato facoltativo (art. 53, par. 7), rinviando ai punti I-VIII dell’allegato per gli importi. Per i giovani agricoltori sono inoltre fissati gli importi massimi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, al punto VII dell’allegato.

Criteri di calcolo richiamati nei considerando

I considerando precisano che i massimali sono calcolati sulla base del massimale nazionale annuo dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, deducendo o determinando gli importi relativi agli altri regimi, secondo le percentuali comunicate dagli Stati membri o, per il greening, pari al 30 % del massimale nazionale. Per il pagamento per i giovani agricoltori è ribadito il limite massimo del 2 % del massimale annuo dell’allegato II.

Gestione dell’eventuale eccedenza nel regime giovani agricoltori

Se l’importo totale richiesto nel 2017 per il pagamento ai giovani agricoltori supera il massimale fissato per lo Stato membro, lo Stato membro deve coprire la differenza conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell’importo massimo previsto dall’articolo 51, paragrafo 1.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto dal 1° gennaio 2017, in coerenza con l’anno di domanda 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato con i massimali per Stato membro

L’allegato riporta gli importi, in migliaia di euro, per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato. Sono indicati, tra gli altri, i massimali per pagamento di base, greening, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo, nonché i valori per i regimi applicati solo da alcuni Stati membri (ad esempio pagamento unico per superficie e zone soggette a vincoli naturali).

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti di stato agricolibilancio uesostegni diretti agli agricoltori

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