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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1270

Regolamento (UE) 2017/1270 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati, inserendo il carbonato di potassio (E 501) tra gli additivi consentiti per una specifica categoria di ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati. L’uso è ammesso a quantum satis come stabilizzante e regolatore di acidità, ma con una limitazione destinata a garantire l’informazione del consumatore. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizzando l’uso del carbonato di potassio (E 501) in specifiche categorie di ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, confezionano o commercializzano ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati rientranti nella categoria 04.1.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’autorizzazione riguarda, in particolare, frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, nonché patate preconfezionate non trasformate e sbucciate. Non introduce una disciplina generale per tutti gli alimenti, ma interviene solo sull’elenco UE degli additivi autorizzati e sulle condizioni d’uso di E 501 in tali prodotti.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l’uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

Il regolamento interviene sull’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità dichiarata è consentire l’impiego del carbonato di potassio (E 501) per migliorare la conservazione di determinati prodotti ortofrutticoli freschi tagliati, limitando l’imbrunimento e riducendo gli effetti indesiderati derivanti dall’uso dell’acido ascorbico.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che durante la preparazione di ortofrutticoli freschi tagliati possono verificarsi attività enzimatiche che causano imbrunimento, perdita di struttura e spreco alimentare. L’acido ascorbico (E 300) è già utilizzato per prevenire l’imbrunimento, ma può determinare rammollimento e scolorimento dopo alcuni giorni; il carbonato di potassio (E 501) è ritenuto più efficace perché agisce come stabilizzante e regolatore di acidità e attenua i danni al tessuto cellulare.

Base giuridica e procedimento di aggiornamento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’aggiornamento dell’elenco degli additivi alimentari segue la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008; in questo caso la domanda di autorizzazione è stata presentata il 15 ottobre 2015. La Commissione indica espressamente che non era necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, poiché l’aggiornamento non comporta un potenziale effetto sulla salute umana.

Autorità scientifiche e profilo di sicurezza

Nel testo si richiama la valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana, secondo cui i carbonati hanno una dose giornaliera accettabile globale "non specificata". Ciò viene utilizzato per giustificare la conclusione che l’uso del carbonato di potassio ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato non pone un rischio per la salute.

Modifica sostanziale dell’allegato II

L’allegato del regolamento inserisce nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria 04.1.2 "Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati", la voce:

  • E 501, carbonato di potassio, con impiego "quantum satis".

L’uso è però circoscritto a:

  • frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo;
  • patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.

Entrata in vigore e effetti negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo E 501

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per inserire il carbonato di potassio (E 501) nella parte E, categoria di alimenti 04.1.2 "Ortofrfrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati", come additivo autorizzato a livello quantum satis.

Condizioni d’uso e limitazioni

L’additivo è autorizzato come stabilizzante e regolatore di acidità. L’uso è limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, nonché a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate, così da informare il consumatore del trattamento subito dal prodotto.

Base giuridica e procedura di aggiornamento

La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nell’ambito della procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione non ha richiesto il parere dell’EFSA perché l’aggiornamento è stato ritenuto privo di potenziali effetti sulla salute umana.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e informazioni al consumatoreregolamentazione dei prodotti alimentari

Testo integrale

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