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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1274

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1274 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi di tipo 2, 3, 4 e 5. L'approvazione decorre dal 1° gennaio 2019 ed è valida fino al 31 dicembre 2028, ma è subordinata a precise condizioni tecniche e di valutazione del rischio per le autorizzazioni dei prodotti. In particolare, l'allegato impone attenzioni specifiche per utilizzatori professionali e non professionali, nonché per possibili residui in alimenti e mangimi e per taluni impatti su acque superficiali e sedimenti.

Approvazione del cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.

Ambito di applicazione

Si applica al principio attivo "cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio" impiegato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda quindi la fase di approvazione a livello UE e, successivamente, le autorizzazioni dei singoli biocidi contenenti tale principio attivo negli Stati membri. L'approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni indicate nell'allegato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione. Il regolamento non disciplina altri tipi di prodotto né altri principi attivi.

Approvazione del cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio per biocidi di tipo 2, 3, 4 e 5

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1274 della Commissione approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio quale principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L'atto si colloca nell'ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e si fonda sulle valutazioni tecniche e sui pareri espressi nell'ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti.

Contesto normativo e iter di valutazione

L'ipoclorito di calcio figura nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini di un'eventuale approvazione, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il principio attivo era già stato oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L'Italia, quale autorità di valutazione competente, ha trasmesso le relazioni di valutazione con raccomandazioni il 7 luglio 2010; successivamente, il 14 dicembre 2016, il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni nazionali. Sulla base di tali pareri, la Commissione ritiene che i biocidi contenenti il principio attivo possano soddisfare i criteri dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.

Ambito materiale dell'approvazione

L'approvazione riguarda esclusivamente il "cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio" e si estende ai biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, corrispondenti alle categorie indicate nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non vi è una disciplina generale di autorizzazione dei prodotti, ma una decisione di approvazione del principio attivo con effetti vincolanti per le successive autorizzazioni nazionali dei biocidi che lo contengono.

Identificazione del principio attivo e requisiti di purezza

L'allegato specifica che il principio attivo è calcium hypochlorite, con numero CE 231-908-7 e numero CAS 7778-54-3. È fissato un grado minimo di purezza pari a ≥ 655 g/kg, corrispondente a ≥ 65,5 % p/p, equivalente a un tenore di cloro attivo del 65 % p/p. La nota dell'allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia provata l'equivalenza tecnica con quello valutato.

Condizioni applicabili alle autorizzazioni dei biocidi

L'allegato non impone soltanto l'approvazione del principio attivo, ma anche condizioni specifiche da considerare in sede di autorizzazione dei singoli biocidi. Per il tipo di prodotto 2, la valutazione deve prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia connessi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione a livello UE del principio attivo; inoltre, occorre una particolare attenzione agli utilizzatori professionali e non professionali e agli effetti su acque superficiali e sedimenti nel caso della disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell'impianto di depurazione (postclorazione).

Per i tipi di prodotto 3, 4 e 5, la valutazione del prodotto deve concentrarsi sugli usi non contemplati nella valutazione UE del principio attivo e, in considerazione dei rischi individuati, sugli utilizzatori professionali. Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di stabilire nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005; devono inoltre essere adottate misure adeguate di attenuazione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Decorrenza, efficacia ed effetti negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente alle specifiche e condizioni stabilite nell'allegato.

Decorrenza e durata dell'approvazione

L'allegato indica come data di approvazione il 1° gennaio 2019 e come scadenza il 31 dicembre 2028.

Specifiche tecniche del principio attivo

Il principio attivo è identificato come calcium hypochlorite, con numero CE 231-908-7 e numero CAS 7778-54-3. La purezza minima del principio attivo valutato è pari a ≥ 655 g/kg, ossia ≥ 65,5 % p/p, equivalente a un tenore di cloro attivo del 65 % p/p.

Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi di tipo 2

Per i biocidi di tipo 2, la valutazione del prodotto deve considerare esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non valutati a livello UE per il principio attivo; va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e non professionali, nonché alle acque di superficie e ai sedimenti per la disinfezione delle acque reflue/di scarico nel flusso di effluente dell'impianto di depurazione (postclorazione).

Condizioni per i biocidi di tipo 3, 4 e 5

Per i biocidi di tipo 3, 4 e 5 la valutazione del prodotto deve considerare esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non presi in considerazione nella valutazione UE del principio attivo; va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare la necessità di fissare o modificare LMR ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005 e adottare misure di attenuazione del rischio per garantire il rispetto dei limiti applicabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicasicurezza alimentareambiente

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