Regolamento (UE) 2017/1276
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1276 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, ai fini del regolamento sui biocidi, l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente per i biocidi dei tipi 2, 3 e 4. L'approvazione è subordinata al rispetto di specifiche tecniche, di un grado minimo di purezza dei precursori e di condizioni particolari da considerare in sede di autorizzazione del prodotto. L'atto stabilisce inoltre la data di applicazione dell'approvazione e la sua scadenza.
Approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi di tipo 2, 3 e 4.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia ai disinfettanti per aree private e sanitarie pubbliche, ai biocidi per l'igiene veterinaria e ai disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale. L'approvazione riguarda il principio attivo ottenuto in situ da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio, con efficacia nell'Unione europea e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le specifiche e condizioni fissate nell'allegato, che condizionano le autorizzazioni dei biocidi contenenti tale principio attivo.
Approvazione dell'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1276 della Commissione approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente. L'approvazione riguarda l'impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ed è fondata sulle valutazioni svolte nell'ambito della procedura di esame dei principi attivi esistenti.
Contesto e base normativa
Il provvedimento richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare, e la precedente disciplina della direttiva 98/8/CE, nell'ambito della quale il principio attivo è stato valutato per i tipi di prodotto 2, 3 e 4. La Finlandia, quale autorità di valutazione competente, ha trasmesso le relazioni di valutazione il 16 gennaio 2013; successivamente il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'ECHA il 13 dicembre 2016, confermando che i biocidi basati su tale sostanza possono soddisfare i criteri di approvazione purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.
Ambito materiale dell'approvazione
L'approvazione riguarda i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, corrispondenti rispettivamente a:
- disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi;
- biocidi per l'igiene veterinaria;
- disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale.
L'allegato precisa che il principio attivo è identificato come peroxyethanoic acid, con N. CE 201-186-8 e N. CAS 79-21-0, ottenuto in situ a partire dai precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio. Sono inoltre indicati i relativi identificativi CE e CAS dei precursori.
Specifiche tecniche e purezza minima
L'allegato stabilisce una specifica rilevante per l'acido peracetico ottenuto in situ, basata sui due precursori. Il grado minimo di purezza richiesto è:
- 99,0 % per la tetraacetiletilendiammina;
- 85,1 % per il percarbonato di sodio.
È inoltre precisato che la purezza indicata corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato, mentre il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se ne sia stata dimostrata l'equivalenza tecnica con quello valutato.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti il principio attivo sono subordinate a condizioni di valutazione specifiche. In particolare, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- per il tipo di prodotto 2, agli utilizzatori industriali e professionali e alle acque di superficie in relazione ai prodotti usati per la disinfezione della biancheria nelle lavatrici delle abitazioni private;
- per i tipi di prodotto 3 e 4, agli utilizzatori industriali e professionali.
Decorrenza, durata ed effetti giuridici
La data di approvazione è fissata al 1° gennaio 2019 e la scadenza al 31 dicembre 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, ai sensi dell'articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni dell'allegato.
Dati identificativi e specifiche tecniche
L'allegato identifica il principio attivo come peroxyethanoic acid, con N. CE 201-186-8 e N. CAS 79-21-0, e indica i precursori N,N′-ethane-1,2-diylbis(N-acetylacetamide) (N. CE 234-123-8, N. CAS 10543-57-4) e sodium percarbonate (N. CE 239-707-6, N. CAS 15630-89-4). La specifica dell'acido peracetico ottenuto in situ si basa sui precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio; il grado minimo di purezza richiesto è 99,0 % per la tetraacetiletilendiammina e 85,1 % per il percarbonato di sodio.
Decorrenza e durata dell'approvazione
La data di approvazione è fissata al 1° gennaio 2019 e la scadenza dell'approvazione al 31 dicembre 2028.
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi
Per i biocidi di tipo 2, 3 e 4, le autorizzazioni sono soggette a condizioni specifiche: nella valutazione del prodotto occorre considerare esposizioni, rischi ed efficacia di usi non valutati a livello UE per il principio attivo. Per il tipo 2 va prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali e, in particolare, alle acque di superficie per i prodotti usati per la disinfezione della biancheria nelle lavatrici delle abitazioni private. Per i tipi 3 e 4 va prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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