Cassazione Civile, Ordinanza n. 06777/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento emessi per IMU dovuta per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 su un fabbricato sito in Prato. La contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che la rendita catastale posta a base del prelievo non fosse definitivamente consolidata, poiché era pendente in Cassazione il giudizio avverso l’avviso di classamento. In appello, la CTR ha confermato la pretesa impositiva ritenendo che la sentenza che aveva confermato il classamento fosse immediatamente esecutiva, che l’avviso di classamento fosse efficace dalla notifica e che, comunque, la natura dichiarativa della rendita consentisse di applicarla anche al periodo precedente. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, per mancata sospensione del processo; 2) violazione dell’art. 74 L. 342/2000, per errata applicazione delle regole di efficacia della rendita catastale; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 in tema di motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che tra il giudizio sulla rendita catastale e quello sull’impugnazione della liquidazione IMU sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione del secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sulla rendita. Ha rilevato che la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché sospenda il giudizio fino alla definizione del giudizio pendente sull’avviso di classamento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato dalla ricorrente per sostenere l’erronea mancata sospensione del processo tributario.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
La CTR lo aveva interpretato nel senso che la notifica rende efficace l’atto attributivo della rendita e fa decorrere il termine di impugnazione; la Corte non decide su questo motivo perché assorbito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione degli avvisi di accertamento; il motivo resta assorbito.
art. 295 c.p.c.
Quando pende un giudizio sulla rendita catastale, la lite sulla liquidazione del tributo basato su quella rendita deve essere sospesa fino alla definizione con giudicato del giudizio pregiudiziale, per evitare giudicati contrastanti.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
La CTR ha escluso la sospensione facoltativa prevista da questa norma; la Cassazione ha ritenuto invece operante la sospensione necessaria per pregiudizialità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, tra il giudizio sull’attribuzione o modifica della rendita catastale e quello relativo alla liquidazione dell’imposta calcolata su tale rendita sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria che impone la sospensione del secondo giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sul classamento.
- Il rischio di giudicati contrastanti costituisce la ragione processuale decisiva per applicare l’art. 295 c.p.c. anche alle controversie tributarie, quando l’accertamento della base imponibile dipende dall’esito di un separato giudizio pregiudiziale.
- La pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla rendita catastale impedisce di considerare definitivamente consolidato il presupposto impositivo nel giudizio sulla liquidazione del tributo, quando la controversia dipenda direttamente da quella rendita.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione delle regole sulla sospensione necessaria, gli ulteriori motivi restano assorbiti se investono questioni subordinate alla definizione del giudizio pregiudiziale.
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