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Sentenza

Sentenza n. 6413/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento a) mediante ricorso introduttivo: - del provvedimento del 7 maggio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha dichiara escluso parte ricorrente dal concorso; - ove occorra e per quanto di interesse, del decreto del 15 gennaio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato il Bando per il reclutamento di “numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria”; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso; b) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della graduatoria del concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di complessivi n. 3246 (2.952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con p.D.G. 10 gennaio 20 pubblicata il 22.12.2025; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia manifestata dal ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e, con motivi aggiunti, graduatoria del concorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il provvedimento del 7 maggio 2025 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo aveva escluso dal concorso per il reclutamento di 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, il bando di concorso e, con motivi aggiunti, la graduatoria concorsuale. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una memoria non notificata con cui ha rinunciato al ricorso; l’Amministrazione non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, anche quando il ricorrente abbia manifestato nel corso del giudizio la propria rinuncia e l’amministrazione resistente non si sia opposta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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