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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35431/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (presunta vendita fittizia di un'autovettura con incasso del prezzo e mancata consegna). Denuncia vizi procedurali per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter, comma 5 c.p.p., e per il rigetto della richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, D.L. 137/2020; contesta inoltre la qualificazione del fatto come truffa (sostenendo che si sarebbe trattato di mero inadempimento o di insolvenza fraudolenta) e censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello sul punto procedurale: la comunicazione del legittimo impedimento deve essere valutata con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento e, nel caso, la Corte ha ritenuto la comunicazione tardiva; la richiesta di trattazione orale è stata dichiarata tardiva perché non rispettava il termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 23-bis D.L. 137/2020. Sul merito, la sentenza d'appello è stata giudicata adeguatamente motivata nel descrivere l'artificio e il raggiro posti in essere dall'imputato (fingere un rapporto di lavoro in una concessionaria e incassare il corrispettivo senza consegnare il bene), sicché la condotta integra la truffa. La Corte ha inoltre confermato l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e il diniego delle attenuanti generiche per le ragioni indicate; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    obbligo di comunicare prontamente il legittimo impedimento

    La tempestività della comunicazione va valutata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento; il dovere e' assolto se il difensore, appena venuto a conoscenza dell'impegno anteriore, ne dà pronta comunicazione.

  • art. 23-bis, comma 4, D.L. n.137/2020 (conv. L.149/2020)

    i giorni che separano l'istanza dall'udienza devono essere 'liberi' e tale termine è perentorio

    La richiesta di trattazione orale deve essere presentata entro il termine perentorio (15 giorni 'liberi' prima dell'udienza); il mancato rispetto del termine comporta la tardività e insufficienza della domanda.

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini del riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può fare prevalere anche un solo elemento rilevante della personalità del reo o della gravità del reato; è sufficiente una motivazione che indichi il parametro considerato.

  • Principio giurisprudenziale sulla recidiva facoltativa

    Per l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa il giudice di merito deve fornire specifica motivazione; è ammessa una motivazione succinta che spieghi come il nuovo reato costituisca prosecuzione significativa di una condotta delinquenziale già avviata.

Massime di principio

  • Legittimo impedimento del difensore: comunicare appena si viene a conoscenza dell'impegno anteriore; la tempestività si valuta rispetto al momento della conoscenza, non rispetto alla data dell'udienza in senso assoluto.
  • Richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020: va rispettato il termine perentorio (15 giorni liberi prima dell'udienza); le richieste tardive possono essere rigettate senza eccezioni.
  • Distinzione tra istanza di rinvio per legittimo impedimento e richiesta di trattazione orale: sono atti con scopi diversi e non si presumono tra loro intercambiabili o impliciti.
  • Per contestare la sussistenza del reato di truffa bisogna dimostrare l'assenza di artifici o raggiri e che la condotta costituisca solo inadempimento civile o mera insolvenza; la mera esistenza di rapporti con la vittima o la non irreperibilità non esclude di per sé la truffa se esistono inganni concreti.
  • Recidiva e circostanze attenuanti: il giudice può motivare il riconoscimento della recidiva e il rifiuto delle attenuanti anche richiamando un solo elemento significativo (es. precedenti analoghi o modalità esecutive) purché la motivazione sia specifica e coerente.

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