Cassazione Civile, Ordinanza n. 33133/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente qualificato come cessionario di ramo d'azienda, di tre cartelle di pagamento per IVA e imposte dirette relative agli anni 2003 e 2004, notificate in quanto ritenuto obbligato solidale ex art. 14 d.lgs. 472/1997 per debiti della società cedente conseguenti alla cessione intervenuta nel 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo in sintesi: che la solidarietà del cessionario fosse limitata ai debiti già risultanti dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento; che nel caso concreto i ruoli fossero stati emessi solo nel 2007; che, inoltre, mancasse la preventiva escussione della cedente; e che la pretesa fosse comunque eccedente il valore dell'azienda. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poiché le doglianze investivano il merito del tributo e non vizi propri della cartella; secondo, violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 e vizio motivazionale, sostenendo che la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese equivalesse a prova della preventiva escussione e che la responsabilità del cessionario ricorresse per i tributi riferiti agli anni 2003 e 2004, pur se accertati successivamente, nei limiti del valore della cessione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che l'agente della riscossione era legittimato a stare in giudizio anche quando la cartella era contestata nel merito, essendo il concessionario parte del processo tributario e potendo/dover chiamare in causa l'ente impositore per evitare le conseguenze della lite. Tuttavia, ha cassato la sentenza impugnata sul punto decisivo della responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997, perché la CTR aveva erroneamente confuso le diverse ipotesi previste dai primi tre commi della norma: da un lato, la responsabilità per violazioni commesse nel triennio anteriore alla cessione, anche se accertate dopo; dall'altro, la più limitata responsabilità ancorata ai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento, operante solo se il cessionario abbia richiesto l'attestazione liberatoria. La Corte ha rilevato che, in mancanza di prova della richiesta di attestazione ex comma 3, il cessionario risponde anche dei debiti per violazioni commesse nel triennio precedente e accertate successivamente. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, per nuovo esame, dovendo comunque essere rispettato il limite del valore dell'azienda ceduta.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
È stato invocato per escludere la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione poiché il concessionario può essere parte del giudizio tributario quando l'atto impugnato gli è direttamente riferibile.
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
Individua tra le parti del processo tributario anche l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite"
L'obbligo di chiamata in causa dell'ente creditore serve a portarlo a conoscenza della lite; la disposizione opera come litis denuntiatio e tutela il concessionario dalle conseguenze negative del giudizio.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per la forma processuale con cui il concessionario può chiamare in causa l'ente creditore quando sia parte del giudizio.
art. 269 c.p.c.
È richiamato come norma processuale implicitamente applicabile alla chiamata in causa dell'ente creditore.
art. 106 c.p.c.
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore è ricondotta a tale schema, con valutazione discrezionale del giudice di primo grado non censurabile in impugnazione.
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
"1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 3. ... il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario..."
La norma speciale disciplina due regimi: responsabilità del cessionario per le violazioni commesse nel triennio anteriore alla cessione, anche se accertate dopo, se non è stata richiesta l'attestazione liberatoria; responsabilità più limitata al debito risultante dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento quando il cessionario abbia richiesto la certificazione ex comma 3. La cancellazione della società cedente dal registro delle imprese integra prova dell'insufficienza del patrimonio e rende operativa la sussidiarietà, ma non elimina i limiti quantitativi e oggettivi della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro formale del motivo incentrato su motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'agente della riscossione è parte legittimata a resistere quando la controversia investe una cartella di pagamento a lui riferibile; se il contribuente contesta il merito della pretesa fiscale, il concessionario può e deve chiamare in causa l'ente impositore per evitare di sopportare gli effetti della lite.
- L'art. 39 d.lgs. 112/1999 ha funzione di litis denuntiatio: non introduce un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore, ma impone al concessionario di portare l'ente a conoscenza del giudizio, anche autonomamente e senza necessità di previa autorizzazione giudiziale.
- In tema di responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente, l'art. 14 d.lgs. 472/1997 prevede un regime speciale che può operare anche per debiti relativi a violazioni commesse nel triennio precedente la cessione, ancorché accertati solo successivamente, salvo che il cessionario abbia previamente richiesto l'attestazione liberatoria sugli atti dell'Amministrazione finanziaria.
- La limitazione della responsabilità al debito risultante dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento opera come disciplina più favorevole al cessionario che abbia assolto l'onere di diligenza informativa previsto dalla norma; in difetto di tale attivazione, resta ferma la responsabilità per le violazioni commesse nel triennio anteriore.
- La cancellazione della società cedente dal registro delle imprese è indice certo dell'insufficienza del suo patrimonio e consente di considerare operante il beneficio della preventiva escussione in modo sostanziale, ma la responsabilità del cessionario resta comunque soggetta ai limiti di legge, incluso quello del valore dell'azienda ceduta.
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