Sentenza n. 193/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 febbraio 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 37/2024, notificata al Ministero il 21 febbraio 2024, non era stata appellata entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di 500 euro annui per quattro anni scolastici, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la totale inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, non era necessaria l'apposizione della formula esecutiva, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a. Ha ritenuto altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e quindi soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e della disciplina speciale sui pagamenti dovuti dalle amministrazioni pubbliche. Poiché non era contestato che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza, ha condannato l'Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di soggetto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È stato modificato, in relazione alla non necessità della formula esecutiva, dalla riforma Cartabia richiamata dal giudice.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello nel termine lungo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente il ricorso al pagamento in conto sospeso quando non vi sia capienza negli appositi capitoli di bilancio.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento o la messa a disposizione di somme, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per l'ammissibilità del giudizio amministrativo di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di delegare l'esercizio concreto delle funzioni a dirigenti o funzionari dell'Amministrazione debitrice.
- L'eventuale insufficienza degli stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.
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