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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28603/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia in carcere disposta nei confronti di un indagato ritenuto promotore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante a Napoli e in comuni limitrofi, nonché concorrente in plurimi episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa, deducendo confusione tra contesto ambientale mafioso e metodo mafioso, assenza di specifici fatti di intimidazione o di avvalimento della forza intimidatrice, nonché insussistenza della finalità agevolatrice e mancanza di una verifica individualizzata per ciascun episodio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione dell'associazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, ritenendo che il Tribunale non avesse verificato il programma associativo originario, le concrete potenzialità operative del gruppo e il contributo del ricorrente; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per aver il Tribunale fatto leva quasi esclusivamente sulla presunzione cautelare, senza valutare in concreto decorso del tempo, esiti di altri procedimenti e condizioni personali, familiari e lavorative; 4) vizio della motivazione per relationem, sostenendo che il Tribunale non avrebbe compiuto un'autonoma valutazione di tutti i profili devoluti al riesame.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che il Tribunale del riesame aveva esaminato in modo adeguato gli elementi indiziari, ricondotti ad unità sulla base della loro concordanza, motivando logicamente sulla gravità indiziaria, sull'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., sulla non riconducibilità dell'associazione all'ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e sulla persistenza delle esigenze cautelari. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato anche il difetto di interesse del ricorrente, poiché la contestazione dell'aggravante, nel caso concreto, non incideva su an o quomodo della misura cautelare. Ha inoltre rilevato che la motivazione del Tribunale sulla pericolosità e sull'inadeguatezza di misure meno afflittive era congrua e rispettosa dei principi in tema di motivazione, anche per relationem. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Censura di violazione di legge e vizio di motivazione deducibile in cassazione, ma non può risolversi in una diversa lettura del compendio indiziario o in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante mafiosa può essere integrata sia dal metodo mafioso sia dalla finalità di agevolazione del sodalizio, purché sorretta da concreti elementi indiziari; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi attenuata dell'associazione finalizzata al narcotraffico può essere esclusa valorizzando struttura organizzata, durata, capacità di approvvigionamento, numero di episodi e ampiezza della clientela.

  • art. 274 c.p.p.

    Le esigenze cautelari devono essere sorrette da motivazione concreta sulla pericolosità attuale e sul rischio di reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Per il reato associativo aggravato richiamato nella decisione opera la presunzione cautelare; la misura può essere mantenuta se non sono emersi elementi idonei a superarla e a rendere adeguate misure meno afflittive.

  • art. 273 c.p.p.

    I gravi indizi di colpevolezza sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è meramente apparente, incoerente o priva dei passaggi logici essenziali.

  • art. 292 c.p.p.

    L'obbligo di autonoma valutazione è riferito al giudice che emette la misura inaudita altera parte, non al tribunale del riesame.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare il termine massimo di durata di fase nel procedimento cautelare relativo all'associazione finalizzata al narcotraffico.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza cautelare, la Cassazione verifica solo la tenuta logica e giuridica della motivazione in tema di gravi indizi ed esigenze cautelari, senza poter rivalutare il merito o sostituire la propria lettura degli elementi indiziari.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, radicalmente illogica, incompleta nei passaggi decisivi o in violazione di specifiche norme di legge; non è invece ammissibile una doglianza che si risolva in una diversa lettura delle stesse risultanze investigative.
  • L'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. richiede un accertamento concreto del metodo mafioso o della finalità agevolatrice, che può essere desunto anche da conversazioni, collaborazione di giustizia e dati investigativi, purché siano evidenziati elementi specifici di collegamento tra attività illecita e contesto mafioso.
  • La finalità di agevolazione del sodalizio non coincide con il mero vantaggio economico indirettamente derivante al gruppo criminale, ma presuppone che la condotta sia consapevolmente funzionale al rafforzamento o al mantenimento del potere dell'associazione.
  • Nel procedimento cautelare, la contestazione di un'aggravante o di una diversa qualificazione giuridica è scrutinabile solo se incide concretamente sull'an o sul quomodo della misura; in difetto, l'indagato può difettare di interesse a impugnare quel profilo.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama un atto valido, dimostra di averne compreso e valutato il contenuto sostanziale e l'atto richiamato è conoscibile o ostensibile alla parte.
  • L'ipotesi attenuata dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere esclusa quando il compendio indiziario descrive un'organizzazione stabile, strutturata, radicata nel tempo, con ruoli ripartiti, approvvigionamenti rilevanti e attività di spaccio continuativa.
  • Le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere possono essere desunte dalla gravità del ruolo apicale, dal radicamento territoriale, dai precedenti specifici e dall'assenza di elementi concreti di rescissione dei legami criminali.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneSpaccioImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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