Ordinanza n. 503/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venisse interpretato nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venisse interpretato nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49707 del 30/6/2025, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49711 del 30/06/2025, come successivamente integrato con decreto prot.n.AOODRCA 58833 del 4/08/25, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n. AOODRCA 57543 del 29/7/2025 con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; F) Nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; G) nota prot. AOODRCA 41274 del 30/5/25, recante richiesta di chiarimenti urgenti alla prodotta istanza di parità e nota prot.n. AOODRCA 42839 del 6/6/25, recante “preavviso di rigetto” ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; H) ogni ulteriore atto, di ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Campania relativo alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l'anno 2025/2026, nonché gli atti generali e le istruzioni operative ritenuti presupposti, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti le modalità procedimentali e le linee guida per il riconoscimento della parità, gli elenchi delle istituzioni cui è stato negato o riconosciuto lo status, il preavviso di rigetto e la richiesta di chiarimenti. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio e invocando anche un affidamento asseritamente ingenerato da precedenti decreti monocratici circa la possibilità di esercitare l'attività in regime di parità scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le ragioni del precedente rigetto erano già state compiutamente esposte e che la ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche o sopravvenute idonee a modificarle. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come sospensione degli atti impugnati, poiché aveva disposto soltanto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; anche la fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata ritenuta coerente con tale statuizione e con la disponibilità del ruolo. Il TAR ha inoltre escluso che i precedenti decreti monocratici potessero fondare un affidamento tutelabile, in ragione della loro natura provvisoria e cedevole, destinata a cessare con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per l'esercizio dell'attività in regime di parità, che richiede l'autorizzazione ministeriale; autorizzazione non intervenuta, trattandosi di domanda di primo riconoscimento e non di revoca di uno status già ottenuto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione all'appello cautelare accolto dal Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito la legittimità.
Massime di principio
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta, in assenza di un'espressa sospensione, la sospensione degli atti impugnati né anticipa una valutazione favorevole sul fumus boni iuris.
- Una nuova istanza cautelare proposta nel medesimo giudizio può essere accolta solo in presenza di circostanze nuove, specifiche o sopravvenute idonee a superare le ragioni poste a fondamento del precedente rigetto; la mera reiterazione delle deduzioni già esaminate non è sufficiente.
- I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione collegiale e, salvo diversa statuizione, non sono idonei a consolidare un affidamento definitivo sull'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa.
- La sospensione del diniego di un'autorizzazione o di un riconoscimento non attribuisce di per sé il titolo abilitativo necessario all'esercizio dell'attività quando tale titolo non sia mai stato precedentemente rilasciato; ciò vale, in particolare, per la domanda di primo riconoscimento della parità scolastica, distinta dalla revoca di uno status già acquisito.
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