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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena per tre motivi: (1) nullità per omessa partecipazione dei difensori di fiducia all'udienza esecutiva in quanto non avvisati ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p.p., con convocazione di un difensore d'ufficio; (2) nullità per omessa valida citazione personale del condannato: il decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.p. sarebbe stato emesso senza ricerche complete (mancata verifica degli altri luoghi indicati, tra cui domicilio e luogo di nascita in Germania); (3) violazione di legge in quanto il termine per adempiere gli obblighi risarcitori non era scaduto: il termine non fissato in sentenza correrebbe dalla data di irrevocabilità ma si ritiene che vada misurato rispetto al periodo di sospensione previsto dall'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva (salva l'ipotesi di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p.), per cui la nomina d'ufficio del difensore da parte del giudice dell'esecuzione non è censurabile. Ha invece accolto il secondo motivo: il decreto di irreperibilità è nullo perché le ricerche sono state effettuate parzialmente (solo banca dati carceraria e tentativo al luogo di ultima residenza) senza verificare i luoghi esteri indicati e l'indirizzo specifico, per cui la notifica e gli atti successivi sono affetti da nullità assoluta. Il terzo motivo è stato assorbito e non esaminato. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Verona per il proseguimento.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.

    Norma che consente la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato adempimento di obblighi risarcitori; nel caso è il titolo del provvedimento impugnato ma la sua applicazione è stata annullata per vizio procedurale nella citazione.

  • art. 163, primo comma, cod. pen.

    Stabilisce la durata della sospensione condizionale della pena; il ricorrente sosteneva che il termine per adempiere gli obblighi dovesse essere valutato alla luce di questo termine, ma la Corte ha assorbito tale motivo senza decidere nel merito.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso ai difensori: il ricorrente deduceva la nullità per mancato avviso ai difensori di fiducia per l'udienza esecutiva, ma la Corte ha chiarito che la nomina per il giudizio di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Previsione derogatoria che consente in certi casi la continuità della nomina difensiva per la fase esecutiva (rilevante a titolo di eccezione); la Corte ha richiamato questa norma per escludere l'automatismo della nomina di fiducia.

  • art. 159, cod. proc. pen.

    Regola la citazione dell'imputato nell'esecuzione e i casi di irreperibilità; la Corte ha affermato che il decreto di irreperibilità può essere emesso solo dopo ricerche cumulative in tutti i luoghi indicati dalla norma, e che ricerche incomplete rendono il decreto nullo.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente l'esecuzione di ricerche all'estero nei limiti delle convenzioni internazionali: la Corte ha ricordato che le ricerche devono estendersi anche all'estero se dalle ricerche interne è possibile individuare le corrispondenti località estere e indirizzi.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva; per la fase esecutiva il giudice può nominare un difensore d'ufficio e ciò non determina automaticamente nullità per difetto di assistenza tecnica.
  • Il decreto di irreperibilità ai fini della citazione in esecuzione (art. 159 c.p.p.) richiede ricerche cumulative e complete in tutti i luoghi indicati dalla norma; ricerche parziali o alternative sono causa di nullità assoluta del decreto e delle notificazioni successive.
  • Se dagli atti risultano indicazioni precise di domicilio o indirizzo estero, le ricerche devono essere estese a tali località nei limiti delle convenzioni internazionali (art. 169 c.p.p.); il mancato controllo di indirizzi esteri noti può invalidare la procedura di citazione.
  • La nullità del decreto di irreperibilità si propaga alla notificazione e agli atti successivi fino alla decisione, con conseguente annullamento degli atti esecutivi adottati sulla base di tale decreto.
  • Questioni di merito (p. es. interpretazione dei termini per l'adempimento degli obblighi risarcitori) possono rimanere assorbite se il vizio procedurale di citazione è decisivo; pertanto la correttezza formale della notifica è condizione preliminare per la decisione sul merito.

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