Sentenza del 04/04/2017 n. 2736 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione d'azienda - Avviamento - Determinazione valore - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della determinazione del valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro in occasione della cessione d’azienda. L’avviamento non è un bene o un diritto autonomo, ma una qualità dell’azienda consistente nella sua capacità di produrre profitti in ragione della gestione e dell’organizzazione dei beni aziendali. Di conseguenza, non esiste un metodo unico e automatico per quantificarlo. L’Amministrazione può adottare un criterio presuntivo o matematico, ma non è sufficiente applicare una formula o moltiplicare determinati valori per un tasso di rendimento: in giudizio deve dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti che rendono appropriato il criterio prescelto.
La decisione
L’avviso di accertamento può essere adeguatamente motivato anche mediante l’indicazione del criterio astratto utilizzato per determinare il maggior valore. Tuttavia, una volta contestato l’atto, l’Amministrazione ha l’onere di provare in concreto che il criterio applicato sia attendibile e pertinente alla specifica azienda. Il contribuente può contrastare la presunzione producendo elementi basati sullo stesso criterio oppure proponendo parametri alternativi. La determinazione dell’avviamento costituisce un giudizio di fatto e non può fondarsi esclusivamente sull’applicazione automatica di una formula matematica.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sulle cessioni d’azienda
Ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta deve comprendere anche l’eventuale avviamento; la sua quantificazione, però, deve essere sostenuta da elementi concreti e non può derivare automaticamente dall’applicazione di una formula.
Obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento
La motivazione è sufficiente quando indica il criterio astratto utilizzato per la rettifica, ma tale indicazione non esonera l’Amministrazione dall’onere di provare, nella fase contenziosa, la concreta applicabilità e attendibilità del criterio.
Cassazione civile n. 24279/2009
Il contribuente può superare le presunzioni dell’Amministrazione mediante elementi contrari fondati sul medesimo criterio di valutazione oppure su parametri alternativi, purché idonei a dimostrare un diverso valore dell’avviamento.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale dell’avviamento non esiste un metodo matematico automaticamente valido per ogni azienda: il criterio deve essere adeguato alle caratteristiche concrete dell’impresa.
- L’indicazione della formula utilizzata nell’avviso può soddisfare l’obbligo iniziale di motivazione, ma in giudizio l’Amministrazione deve dimostrare perché quella formula sia concretamente applicabile.
- Il contribuente può contestare non solo i calcoli, ma anche la scelta del metodo e i presupposti economici utilizzati dall’Ufficio.
- Quando la rettifica si fonda su presunzioni, la prova contraria può essere fornita tramite dati contabili, andamento dei ricavi e degli utili, redditività effettiva, condizioni del mercato e altri parametri specifici dell’azienda.
- La mera applicazione automatica di una formula o di un tasso di rendimento, senza un esame della concreta capacità dell’azienda di produrre profitti, è normalmente insufficiente a giustificare il maggior valore accertato.
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