Sentenza n. 3655/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 40/2024, depositata e resa pubblica il 12.01.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 40/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era volto a ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 40/2024. Il TAR ha rilevato preliminarmente, anche a seguito della questione sollevata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il difensore aveva sottoscritto il ricorso senza che fosse stata depositata la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. Secondo il Collegio, la sottoscrizione del ricorso può provenire dalla parte abilitata a difendersi in proprio oppure dal difensore già munito di procura speciale conferita nelle forme di legge. La mancanza della procura impedisce di collegare giuridicamente l'atto al ricorrente e determina un vizio di sottoscrizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la mancata produzione della procura speciale comporti la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a. Il vizio è stato qualificato come radicale e non sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con rinvio ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito della domanda di ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della costituzione del Ministero mediante un atto di stile.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La norma definisce la sottoscrizione del ricorso come quella apposta dalla parte abilitata a difendersi in proprio oppure dal difensore già munito di procura speciale conferita nelle forme di legge.
La procura speciale costituisce presupposto necessario affinché la sottoscrizione del difensore consenta di imputare giuridicamente il ricorso alla parte.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza della procura speciale, impedendo di ritenere validamente sottoscritto il ricorso, determina la nullità dell'atto e la conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione di inammissibilità è stata sottoposta al contraddittorio delle parti in camera di consiglio.
art. 182 c.p.c.
Il vizio radicale derivante dalla mancanza della procura speciale non è stato ritenuto sanabile ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore presuppone il previo conferimento di una procura speciale nelle forme di legge; in mancanza, l'atto non è giuridicamente collegabile al ricorrente.
- La mancata produzione della procura speciale richiesta per la sottoscrizione del ricorso determina la nullità del ricorso e la sua inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare il merito della domanda.
- Il vizio radicale derivante dall'assenza della procura speciale non è sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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