Cassazione Civile, Ordinanza n. 20410/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando maggiore IVA in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse da altra società. Il ricorso della contribuente era stato respinto in primo grado e poi in appello, sulla base di plurimi indizi: assenza di attrezzature e dipendenti della società emittente, riconducibilità di questa e di altre società a un medesimo recapito e a uno stesso studio di contabilità, e natura del rapporto tra le società tale da rendere conoscibile l'inesistenza delle prestazioni. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) vizio di motivazione e contestazione del valore probatorio dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la mancanza di mezzi e personale era stata accertata in epoca successiva al periodo d'imposta; 3) violazione degli artt. 167, 168 lett. a), 178 lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112/CE, assumendo di avere eseguito tutte le verifiche dovute e di non avere indizi di irregolarità; 4) motivazione apparente sulla conoscenza o conoscibilità dell'inesistenza soggettiva dell'operazione, valorizzando il fatto che vi era stato un solo rapporto commerciale; 5) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, sostenendo che l'accertamento doveva essere annullato almeno per IRES e IRAP perché i costi relativi a operazioni solo soggettivamente inesistenti sarebbero deducibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, pur formalmente prospettati come vizi motivazionali, miravano in realtà a contestare il valore delle prove e a sollecitare un nuovo esame del merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché sotto la veste della violazione di legge la ricorrente chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti e delle presunzioni, invocando peraltro elementi documentali successivi al periodo d'imposta e contrari all'accertamento compiuto dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato reputato infondato: la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente, mentre la censura della società era comunque meramente di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Ufficio aveva annullato in autotutela la pretesa limitatamente a IRES e IRAP. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o di sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione fattuale o una diversa inferenza presuntiva rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Le censure relative all'onere della prova e alle presunzioni non sono ammissibili quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
artt. 167, 168 lett. a), 178 lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il cessionario avrebbe adempiuto agli obblighi di verifica e non avrebbe avuto indizi di irregolarità; la Corte non accoglie la censura perché reputa inammissibile la contestazione fattuale sottostante.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
La doglianza è priva di interesse in quanto l'Ufficio aveva annullato in autotutela la maggiore pretesa relativa a IRES e IRAP.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori.
- La censura di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito o una diversa lettura del materiale probatorio, specie quando si controverte del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre fatti o documenti in contrasto con l'accertamento compiuto dal giudice di merito; l'eventuale errore percettivo va fatto valere con gli strumenti della revocazione, non con il ricorso per cassazione.
- La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ragione decidendi è intelligibile, la doglianza è infondata e non può essere trasformata in una critica di merito.
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela una parte della pretesa, il motivo di ricorso relativo a quella frazione del tributo diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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