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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40102/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/09/2022 con cui il Tribunale di Napoli, a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nella città di Roma e aveva imposto prescrizioni ai sensi dell'art. 283, comma 3, secondo periodo, c.p.p. Il ricorso era fondato su due motivi. Tuttavia i difensori hanno depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale, motivando la rinuncia con la sopravvenuta carenza di interesse dovuta al provvedimento del 13/12/2022 del Tribunale di Napoli che aveva revocato la misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ha inoltre stabilito che, essendo la sopravvenuta cessazione dell'interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, non si deve procedere alla condanna alle spese del procedimento né all'obbligo di versamento a favore della cassa delle ammende (derogando all'ordinario regime previsto dall'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 283 c.p.p., comma 3, secondo periodo

    Norma richiamata per le prescrizioni applicate insieme all'obbligo di dimora; nel provvedimento impugnato tale disposizione è stata invocata per modulare le prescrizioni della misura sostitutiva

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente o per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 616 c.p.p., comma 1

    Norma che ordina la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che tale regime non si applichi quando la sopravvenuta carenza di interesse dipende da causa non imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravviene una causa che determina la perdita dell'interesse (es. revoca della misura cautelare), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso da parte dei difensori, corredata da procura speciale, produce l'effetto di inammissibilità quando il motivo è la mancanza di interesse sopravvenuta.
  • Quando la cessazione dell'interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. provvedimento favorevole sopravvenuto emanato dall'autorità giudicante), il ricorrente non va considerato soccombente e non deve essere condannato alle spese né al versamento alla cassa delle ammende, pur restando il provvedimento dichiarativo di inammissibilità.
  • Per evitare contestazioni procedurali, la rinuncia dovrebbe essere formalizzata con procura speciale e documentare la causa della sopravvenuta carenza di interesse (atto che ha revocato o modificato la situazione oggetto del ricorso).
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non pregiudica in modo automatico la posizione sostanziale dell'imputato, ma chiude il rimedio straordinario per perdita dell'interesse processuale.

Testo integrale

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