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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21750/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La deliberazione assembleare del 14/03/2014 attribuiva agli avvocati l'incarico di chiedere provvedimenti urgenti per far cessare l'attività di affittacamere/pensione svolta nei locali di proprietà della Immobiliare Teorema. Immobiliare Teorema ha impugnato la delibera ex art. 1137 c.c. denunciando convocazione tardiva (ricevuta 20/03/2014), indirizzo errato nell'avviso e ordine del giorno inidoneo a informare sull'oggetto; il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione per difetto di interesse dopo aver accertato il difetto di convocazione; la Corte d'appello l'ha invece accolta annullando la delibera per carenza della prova di convocazione. In cassazione il Condominio ha dedotto, con primo motivo accolto, che quando l'oggetto dell'assemblea è l'assunzione di iniziative giudiziarie contro un condomino, costui non rientra tra gli aventi diritto di partecipare alla deliberazione (scissione della compagine condominiale), per cui non può impugnare la deliberazione per omessa/tardiva/incompleta convocazione; tale principio ha comportato l'assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha assorbito gli altri motivi e il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di annullamento della deliberazione assembleare del 14/03/2014 proposta da Immobiliare Teorema. Immobiliare Teorema è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio di Via de' Neri 11, liquidate in: euro 1.400 per il giudizio di primo grado (più spese generali 15% e accessori), euro 1.600 per il giudizio d'appello (più spese generali 15% e accessori), e euro 1.700 (di cui euro 200 di esborsi) per il giudizio di cassazione (più spese generali 15% e accessori).

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Norma utilizzata quale titolo dell'impugnazione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'annullabilità per omessa/tardiva/incompleta convocazione è esperibile da condomini dissenzienti o assenti non ritualmente convocati, ma in caso di assemblea diretta a misure contro un condomino la partecipazione e la legittimazione a impugnare vanno valutate diversamente.

  • art. 136, comma 6, c.c.

    La Corte ha interpretato la norma (unitamente alla disciplina sulle cause di esclusione dalla partecipazione) nel senso che, quando l'ordine del giorno riguarda l'assunzione di iniziative giudiziarie o provvedimenti avverso un singolo condomino, si determina una scissione della compagine condominiale e il condomino bersaglio non ha diritto di partecipare alla deliberazione né di far valere la mancata convocazione per ottenere l'annullamento.

  • art. 66, comma 3, disp. att. c.c.

    Richiamata congiuntamente all'art. 136 c.c.; la pronuncia considera i limiti alla partecipazione dei condomini quando l'assemblea decide su interessi contrapposti, escludendo la legittimazione all'impugnazione per il condomino contro cui è diretta l'attività deliberata.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in ordine al difetto di interesse ad agire della condomina, la Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal primo motivo accolto ma ha condiviso l'orientamento secondo cui la legittimazione ad impugnare va valutata alla luce della materia della deliberazione.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese; la Corte ha disposto la liquidazione seguendo i criteri del d.m. n.55/2014.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Applicato per la liquidazione delle spese di lite secondo gli scaglioni e i valori minimi previsti, come indicato nella sentenza di cassazione.

  • Cass. n. 3192/2023 (giurisprudenza della Corte)

    Precedente della Corte richiamato quale principio: se l'avviso è omesso/tardivo/incompleto la deliberazione è annullabile solo da condomini dissenzienti o assenti non ritualmente convocati; tuttavia, quando l'assemblea riguarda controversie tra condominio e singolo condomino (scissione della compagine), il singolo portatore di interesse contrario non ha diritto di partecipare né di impugnare la deliberazione per difetto di convocazione.

Massime di principio

  • Se l'ordine del giorno di un'assemblea condominiale riguarda l'assunzione di iniziative giudiziarie o provvedimenti diretti contro uno specifico condomino, quel condomino può essere considerato escluso dalla partecipazione e non avere legittimazione ad impugnare la deliberazione per mancata o irregolare convocazione.
  • La distinzione tra conflitto d'interessi valutabile in sede deliberativa e la esclusione dalla partecipazione alla fase deliberativa è rilevante: il conflitto si verifica al momento del voto; la scissione della compagine condominiale può comportare l'esclusione preventiva del condomino interessato.
  • Per contestare con successo una deliberazione per difetto di convocazione è necessario non solo dimostrare l'omissione o la tardività ma anche trovarsi nella categoria dei soggetti legittimati a impugnare (es. dissenzienti o assenti ritualmente convocati); il condomino contro cui è diretta la deliberazione rischia invece di essere privo di tale legittimazione.
  • Chi convoca l'assemblea dovrebbe, per evitare contenziosi, curare la precisione dell'indirizzo, la tempestività e la chiarezza dell'ordine del giorno; se l'oggetto riguarda misure contro un condomino, è prudente valutare formalmente l'esclusione dalla partecipazione di quel condomino o le modalità alternative di decisione.
  • Nelle impugnazioni è opportuno prevedere e documentare l'interesse ad agire e la qualità processuale del ricorrente: la prova dell'effettiva titolarità della posizione processuale (essere legittimato a contestare) è cruciale.
  • In caso di successo del condominio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri normativi (es. d.m. n.55/2014); chi intende impugnare deve valutare anche il rischio economico connesso.

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