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Sentenza

Sentenza n. 2019/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di archiviazione della pratica di nulla osta/contratto di soggiorno per lavoro subordinato n. P-TO/L/Q/2025/100798, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in data 6.12.2025, notificato al solo datore di lavoro e non al ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della pratica di nulla osta e contratto di soggiorno per lavoro subordinato, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino il 6 dicembre 2025 per l’inoltro tardivo del contratto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il lavoratore ha impugnato l’archiviazione della pratica, motivata dalla trasmissione oltre il termine di otto giorni del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché dei principi di buona fede e legittimo affidamento e delle norme sulle notifiche, lamentando l’erronea applicazione della disciplina e la mancata comunicazione dell’atto al lavoratore, notificato soltanto al datore di lavoro. Ha riferito che il datore, trovandosi all’estero, aveva riscontrato la scadenza della firma digitale e aveva potuto rinnovarla e trasmettere il contratto solo successivamente. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione, travisamento dei presupposti, sproporzione e omessa considerazione della posizione del lavoratore e delle prospettive occupazionali. Ha infine censurato in via derivata gli eventuali atti consequenziali. Il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 2 gennaio 2026 e aveva svolto attività fino alle dimissioni del 2 agosto 2026; ha conosciuto l’archiviazione il 29 luglio 2026, in seguito a una richiesta di accesso agli atti, e ha notificato il ricorso il 1° settembre 2026.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, riconoscendo la pretesa sostanziale del ricorrente e determinando un esito favorevole del procedimento amministrativo. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sui singoli motivi di illegittimità. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e ha disposto la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e dell’esito favorevole del procedimento amministrativo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La sopravvenuta rimozione in autotutela dell’atto impugnato, accompagnata dall’esito favorevole del procedimento amministrativo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.

    Quando sussistono i presupposti previsti dalla disposizione, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto contestato e il procedimento amministrativo ha un esito favorevole per il ricorrente, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento amministrativo della pretesa fatta valere in giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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