Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2020 n. 22162 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento TARSU anno 2006 per Euro 28.277,52. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione della cartella e la nullita' dell'atto per violazione della Delib. comunale n.49/2006 e del Decreto Legislativo n.507/1993, art.68, sostenendo che la tariffa applicata agli esercizi alberghieri fosse irragionevolmente superiore a quella per le civili abitazioni e che, trattandosi di attivita' stagionale, fosse dovuta una riduzione della tariffa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal Comune (violazione e falsa applicazione dell'art.68 D.Lgs. 507/1993), ritenendo che i Comuni godono di ampia discrezionalita' nella classificazione delle categorie e nella fissazione delle tariffe TARSU; non e' richiesta l'indicazione di ragioni specifiche per la maggiore quantificazione della tariffa per gli alberghi rispetto alle abitazioni. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della societa' contribuente. Ha altresi' rigettato il ricorso incidentale della societa' sul presunto vizio di motivazione della cartella, ritenendo che la cartella forniva le informazioni necessarie. Spese di merito compensate; spese di legittimita' a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68

    1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri

    Imposta l'obbligo per i comuni di adottare un regolamento che classifichi categorie di locali e preveda graduazioni tariffarie; consente la distinzione specifica tra alberghi e abitazioni in relazione alla diversa potenzialita' di rifiuti.

  • Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 69

    Rilevato dalla giurisprudenza come norma che collega le tariffe ai costi del servizio; la proporzione tra tariffe va valutata in relazione ai costi discriminati e non come semplice confronto tra categorie.

  • Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato in giurisprudenza quale riferimento per i criteri di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa, confermando che la maggiore producibilita' di rifiuti dagli esercizi alberghieri giustifica tariffe piu' elevate.

  • Trattato CE articolo 175 (ora TFUE articolo 192) e Direttiva 2006/12/CE articolo 15

    Citate dal ricorrente per richiamare il principio 'chi inquina paga'; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non giustificava l'esonero dal pagamento della tassa quando il servizio e' stato effettivamente reso.

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento conteneva informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Norma sullo statuto del contribuente richiamata rispetto all'obbligo di adeguata motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti informativi della cartella.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    Norma processuale sulla cassazione per violazione di legge; la Corte ha accolto il primo motivo di cassazione fondato su errata applicazione dell'art.68 D.Lgs. 507/1993 e ha assorbito gli altri motivi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato per il ricorrente incidentale; la Corte da atto degli adempimenti contributivi.

Massime di principio

  • I comuni hanno ampia discrezionalita' nella classificazione delle categorie e nella fissazione delle tariffe TARSU/TARI; possono distinguere gli alberghi dalle civili abitazioni e applicare tariffe piu' elevate giustificate dalla maggiore potenzialita' di produzione di rifiuti.
  • Non e' richiesto che il comune indichi nel dettaglio le ragioni numeriche che giustificano la differenza tariffaria tra categorie; la verifica giudiziale e' limitata e non sostituisce il potere discrezionale dell'ente salvo evidente irragionevolezza.
  • Il carattere stagionale dell'attivita' alberghiera non determina automaticamente una riduzione della tassa: eventuali riduzioni speciali sono rimesse alla discrezionalita' del comune e devono essere previste dal regolamento.
  • La legittimita' delle tariffe va comunque valutata anche in relazione alla correlazione con i costi del servizio (art.69 D.Lgs. 507/1993): la differenziazione e' giustificata se rispecchia il criterio di copertura dei costi discriminati per categoria.
  • Una cartella di pagamento e gli atti di accertamento fiscale devono contenere informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per permettere al contribuente di difendersi; se queste informazioni sono presenti, l'obiezione di mancata motivazione e' infondata.
  • Chi contesta una tariffa comunale dovrebbe focalizzarsi su vizi del regolamento municipale (mancanza di disciplina, difetto di motivazione formale del regolamento, o palese irragionevolezza rispetto ai costi del servizio) piuttosto che sul mero confronto tra importi applicati alle categorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.