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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43772/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente impugnava per due motivi: 1) insufficienza e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della gravità indiziaria circa la sua appartenenza all'associazione mafiosa, sostenendo che le prove si fondavano su due episodi (appoggio elettorale a Gaetano Bruccoleri e attività lavorativa per una società esecutrice di lavori pubblici) che sarebbero occasionali, leciti o comunque non indicativi di partecipazione mafiosa; 2) carenza delle esigenze cautelari e mancata verificazione dell'attualità della misura, dato il decorso di oltre due anni dai fatti e la marginalità della condotta addebitata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria: dall'insieme delle intercettazioni e degli accertamenti emergeva l'appoggio personale e attivo di Perricone alla campagna elettorale di Bruccoleri con manifesta volontà di influire sul voto (anche mediante presenza di congiunti ai seggi) e il suo coinvolgimento nella spartizione dei subappalti relativi ai lavori sulla strada tra Casteltermini e Villafranca, in condizioni tipiche di logiche mafiose e di condizionamento degli esecutori dei lavori. La Corte ha inoltre escluso che la mancata precedente condanna per reati associativi riducesse il quadro indiziario, ritenendo poi infondato il motivo sulla mancata attualità delle esigenze cautelari: era applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e non erano stati forniti elementi specifici idonei a confutare tale presunzione. Condanna di Perricone al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è il capo d'imputazione originario (associazione di stampo mafioso); il giudice ha ritenuto sussistente gravità indiziaria sulla partecipazione del ricorrente in relazione agli elementi indiziari raccolti (intercettazioni e attività di condizionamento elettorale e di spartizione subappalti).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione doppia relativa alle esigenze cautelari: in assenza di elementi specifici forniti dalla difesa, la Corte ha ritenuto non superata la necessità della misura cautelare.

Massime di principio

  • L'appoggio elettorale a un candidato che si è rivolto all'organizzazione mafiosa e la manifestata volontà di controllare il voto (anche attraverso congiunti ai seggi) possono costituire elemento gravemente indiziario di appartenenza al sodalizio mafioso, se inseriti in un contesto di interferenza dell'associazione nella competizione elettorale.
  • La mera occasionalità di incontri o la loro tenuta in luoghi pubblici non esclude automaticamente la rilevanza ai fini indiziari; conta il contenuto concreto delle conversazioni e il loro collegamento con logiche associative.
  • L'impiego o l'interessamento nella ripartizione di appalti o subappalti, se emergente da intercettazioni che indicano logiche di imposizione e spartizione riconducibili a modalità mafiose, costituisce elemento significativo ai fini della gravità indiziaria.
  • L'assenza di condanne pregresse per reati associativi non neutralizza automaticamente il rilievo degli indizi nuovi raccolti: il giudice valuta il quadro complessivo e può ritenere sussistente la gravità indiziaria anche senza precedenti condanne.
  • In sede di Cassazione il sindacato sul giudizio di merito è limitato: il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione ma non può sostituirsi al giudice del merito nel ritrattare la valutazione delle prove, salvo travisamento manifesto della prova.
  • Il decorso del tempo non basta per dirimere automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. pende a carico del ricorrente che intenda dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari con elementi specifici e concreti.

Testo integrale

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