Sentenza n. 1366/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- (notificata in data -OMISSIS-), a mezzo della quale il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la “non ammissione in servizio permanente” del Carabiniere -OMISSIS- ai sensi degli artt. 948 ss. del d.lgs. n. 66 del 15/03/2010, disponendone il collocamento in congedo; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di non ammissione in servizio permanente e conseguente collocamento in congedo al termine della ferma volontaria quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già arruolato nell'Arma dei Carabinieri a seguito di concorso e in ferma volontaria quadriennale, ha impugnato la determinazione con cui il Vice Comandante Generale dell'Arma ne ha disposto la non ammissione al servizio permanente ai sensi degli artt. 948 ss. del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al TAR Lazio e poi riassunto davanti al TAR Piemonte a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, si fondava su un unico motivo: difetto di istruttoria, travisamento e incongruità della valutazione amministrativa. Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avesse sopravvalutato una sanzione disciplinare di dieci giorni di consegna di rigore, irrogata per la sottrazione di 5 euro a un commilitone, senza considerare la tenuità dell'importo, il carattere isolato dell'episodio e il tempo trascorso. Contestava inoltre che fossero stati valorizzati soltanto alcuni giudizi negativi della documentazione caratteristica, senza una valutazione globale del rendimento nell'intero quadriennio, e lamentava l'omessa considerazione del parere favorevole espresso dall'ultimo superiore gerarchico. L'Amministrazione ha sostenuto l'esaustività dell'istruttoria e l'ampia discrezionalità esercitata nella valutazione della meritevolezza per il transito al servizio permanente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha affermato che l'art. 948 del d.lgs. n. 66/2010 rimette all'Autorità gerarchica una valutazione globale e anche prognostica della personalità del militare, comprendente qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento, al fine di stabilire se la sua stabilizzazione sia prospetticamente proficua per l'Arma. Si tratta di una valutazione caratterizzata da amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, macroscopica irragionevolezza o manifesta illogicità. Nel caso concreto, il giudice ha escluso che l'illecito disciplinare fosse bagatellare: il ricorrente era stato arrestato in flagranza per furto militare pluriaggravato, dopo un'attività di intercettazione ambientale disposta dalla Procura militare, e l'episodio presentava elementi di gravità e non risultava inequivocabilmente isolato. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione aveva esaminato anche gli elementi favorevoli, tra cui una qualifica finale nella media, un apprezzamento per una condotta meritoria e il parere favorevole di un superiore, spiegando tuttavia perché tali elementi non fossero sufficienti a superare quelli negativi. Nel quadriennio il militare aveva riportato giudizi inferiori alla media per quindici mesi, giudizi nella media per dodici mesi, era stato sospeso dal servizio per nove mesi e aveva ricevuto una valutazione positiva soltanto per gli undici mesi iniziali. Non essendo state indicate o documentate circostanze o risultanze istruttorie omesse dall'Amministrazione, la prognosi negativa di meritevolezza non è stata ritenuta abnorme o incongrua. Il provvedimento è stato quindi confermato. Le spese della fase di merito sono state integralmente compensate, mentre è rimasta ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare e a carico del ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 948 d.lgs. 66/2010
Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.
La disposizione attribuisce all'Autorità gerarchica il potere di valutare globalmente la meritevolezza del militare, considerando qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento, con una prognosi sulla convenienza della stabilizzazione nel servizio permanente.
artt. 948 ss. d.lgs. 66/2010
Costituiscono la base normativa del procedimento di ammissione o non ammissione in servizio permanente del personale dell'Arma dei Carabinieri al termine della ferma volontaria.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Consente la motivazione per relationem mediante richiamo alla proposta di proscioglimento del Comandante Provinciale, purché la motivazione richiamata sostenga adeguatamente la decisione.
artt. 230, comma 1, 231, comma 2, n. 3 e 47, n. 2 c.p.m.p.
Disposizioni richiamate per qualificare il fatto disciplinare e penale contestato al militare come furto militare pluriaggravato, elemento valutabile ai fini del giudizio sulla meritevolezza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito inizialmente.
art. 62 c.p.a.
Richiamato in relazione all'appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato.
art. 57, secondo periodo, c.p.a.
Mantiene ferme le statuizioni sulle spese adottate nella fase cautelare.
Massime di principio
- La valutazione prevista dall'art. 948 del d.lgs. n. 66/2010 per l'ammissione del carabiniere in ferma volontaria al servizio permanente è un giudizio globale sulla meritevolezza, comprendente qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento, e ha anche natura prognostica rispetto alla futura utilità della stabilizzazione per l'Amministrazione.
- Il giudizio amministrativo sulla meritevolezza del militare ai fini del transito al servizio permanente è espressione di amplissima discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, macroscopica irragionevolezza o manifesta illogicità.
- Ai fini della valutazione di meritevolezza, la gravità di una condotta disciplinarmente rilevante non dipende esclusivamente dall'entità economica del danno: possono assumere rilievo anche la natura dell'illecito, il contesto in cui è stato commesso, la posizione del militare e gli elementi ulteriori risultanti dall'istruttoria.
- L'Amministrazione non è tenuta a concludere per l'ammissione al servizio permanente quando abbia esaminato sia gli elementi favorevoli sia quelli sfavorevoli e abbia motivatamente ritenuto che i primi non siano idonei a superare il disvalore complessivo derivante da precedenti disciplinari e rendimento insufficiente.
- In presenza di una sanzione disciplinare non modesta e di plurimi giudizi di rendimento inferiori alla media, la prognosi negativa di meritevolezza non è illegittima per il solo fatto che esistano anche valutazioni positive o un parere favorevole di un superiore, purché il bilanciamento complessivo sia congruamente motivato.
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