Cassazione Penale, Ordinanza n. 06148/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato ascritto. Nel testo disponibile non è indicato in modo determinabile quale sia il reato contestato né il contenuto specifico delle censure sul merito; la Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non evidenzia manifeste illogicità argomentative. È inoltre dedotto un motivo sulla particolare tenuità del fatto, ma tale questione non risulta essere stata proposta in appello; comunque, secondo la Corte, la sentenza di merito contiene argomenti impliciti incompatibili con il riconoscimento dell'istituto, richiamando le ragioni già poste a base del diniego delle attenuanti generiche. Nel ricorso non vengono forniti elementi specifici ulteriori a sostegno della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la sentenza impugnata e non facessero emergere vizi logici manifesta della motivazione. Ha inoltre escluso l'esame del motivo sulla particolare tenuità del fatto perché non dedotto in appello e, in ogni caso, non supportato da specifici elementi tali da superare le argomentazioni già spese dal giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se non risulta trattata nei gradi di merito e, comunque, deve essere sorretta da elementi specifici idonei a giustificarne il riconoscimento.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fungere da base argomentativa, anche implicita, per escludere la particolare tenuità del fatto quando la motivazione del giudice di merito esprima un giudizio negativo sulla complessiva gravità della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o non correlate alle ragioni decisive della decisione non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede che la questione sia stata coltivata nei precedenti gradi di giudizio e che il ricorrente offra elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta.
- La motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche può, se coerente con il giudizio di gravità del fatto, sorreggere anche il diniego implicito della particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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