Sentenza del 19/06/2017 n. 5523 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Irpef - Diniego rimborso - Mancata indicazione in dichiarazione - Decadenza - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso di euro 6.089,00, sostenendo che il credito d'imposta risultava dalla dichiarazione dei redditi e che la compilazione del quadro RX costituiva manifestazione della volontà di ottenere il rimborso. Secondo la contribuente, non essendo il credito stato contestato dall'Amministrazione e non potendo essere compensato a causa della cessazione della società, non erano applicabili i termini biennali di decadenza previsti dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 e dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma il termine ordinario decennale di prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto il ricorso, ritenendo che le eccedenze fossero state indicate per la compensazione e non per il rimborso. In appello, la decisione è stata riformata: il Collegio ha riconosciuto che la compilazione del quadro RX era sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso e che non era necessaria una distinta istanza o la presentazione del modello VR. Non essendo applicabili i termini decadenziali biennali, il rimborso è stato dichiarato dovuto, nei limiti della quota spettante alla ricorrente quale socia. Le spese di giudizio sono state compensate per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
termine biennale di decadenza
Il termine biennale per proporre la domanda di rimborso non si applica quando il credito è già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non è contestato dall'Amministrazione Finanziaria.
Art. 38, D.P.R. n. 602/1973
termine biennale di decadenza
Il termine decadenziale per la richiesta di rimborso non opera quando la volontà di ottenere il rimborso è già stata manifestata nella dichiarazione fiscale.
Art. 2946 c.c.
In assenza di applicazione dei termini decadenziali speciali, il diritto al rimborso soggiace al termine ordinario decennale di prescrizione.
Quadro RX della dichiarazione dei redditi
compilazione del quadro RX4
La compilazione del quadro RX costituisce sufficiente manifestazione della volontà di ottenere il rimborso dell'eccedenza d'imposta.
Modello VR
La presentazione del modello VR non è necessaria per manifestare il diritto al rimborso, ma costituisce soltanto un presupposto di esigibilità e di avvio del procedimento di liquidazione.
Massime di principio
- Quando il credito d'imposta è chiaramente desumibile dalla dichiarazione e l'Amministrazione non lo contesta, la compilazione del quadro previsto per il rimborso può essere sufficiente a manifestare la volontà del contribuente, senza necessità di una separata istanza.
- La mancata presentazione di un modello o di un'istanza integrativa destinata ad avviare la procedura di liquidazione non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale al rimborso, se tale diritto è già stato indicato nella dichiarazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la nascita del diritto al rimborso, la sua manifestazione nella dichiarazione e la successiva esigibilità mediante gli adempimenti procedurali richiesti.
- La cessazione dell'attività, impedendo la compensazione del credito con imposte future, rafforza la necessità di procedere al rimborso, ma non trasforma automaticamente il credito in uno non documentato o decaduto.
- La tutela del contribuente richiede comunque di verificare con precisione il contenuto della dichiarazione, il quadro compilato, l'assenza di contestazioni dell'Ufficio e la titolarità effettiva del credito.
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