Sentenza n. 5256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato – sez. IV n. 2717/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale che, in asserita esecuzione del giudicato, aveva escluso le aree verdi non trasformate dalla procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno promosso il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2717/2024, che aveva imposto al Comune la restituzione delle aree occupate e trasformate, previa riduzione in pristino, oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oltre al risarcimento del danno da perdita del godimento. Nel giudizio di ottemperanza era stato contestato che il Comune, con deliberazione consiliare del 16 dicembre 2025, avesse limitato la procedura sanante escludendo le aree verdi non trasformate, nonostante il precedente giudicato avesse ricompreso anche tali aree negli obblighi di restituzione, risarcimento o acquisizione sanante. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima avviato la procedura di acquisizione sanante delle aree verdi con deliberazione della Giunta comunale del 30 aprile 2026 e, successivamente, con deliberazione consiliare del 16 giugno 2026, ha approvato la procedura di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 anche per tali aree. Alla luce di tale sopravvenienza, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che il Comune, con la deliberazione consiliare del 16 giugno 2026, aveva approvato la procedura di acquisizione coattiva sanante delle aree verdi non trasformate, dando così seguito all’obbligo derivante dal giudicato. Pur definendo il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha condannato il Comune al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori, in considerazione dell’iter della controversia e della condotta processuale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione costituisce lo strumento mediante il quale il Comune può acquisire coattivamente al proprio patrimonio le aree occupate senza titolo, in alternativa alla restituzione previa riduzione in pristino, secondo quanto stabilito dal giudicato.
art. 34, comma 4, c.p.a.
formulare una proposta di liquidazione del danno entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza
La norma è richiamata quale base per demandare all’amministrazione la formulazione della proposta di liquidazione del danno secondo i criteri fissati dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento nell’ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adotta, nel corso del processo, un atto idoneo a dare esecuzione all’obbligo conformativo derivante dal giudicato, la parte che non abbia più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione può chiedere la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se il giudicato impone, in alternativa, la restituzione del bene occupato oppure l’adozione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l’amministrazione non può escludere unilateralmente dal relativo adempimento una parte delle aree già ricomprese nel giudicato.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’andamento della controversia e l’attività necessaria per ottenere l’adempimento giustificano l’addebito delle spese processuali all’ente pubblico.
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