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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39182/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 05/01/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 07/11/2022. Il ricorrente contestava: 1) la ritenuta partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/1990) per carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che i rapporti di fornitura fossero commerciali e non indice di adesione stabile al sodalizio; 2) l'insufficienza probatoria delle cessioni contestate (art. 73 D.P.R. 309/1990) relative al 22/01/2020 e al periodo 21/07-03/08/2020, deducendo che videoriprese, captazioni e rinvenimento di denaro non provassero la transazione né la natura/quantità della sostanza e che, quindi, andasse valutata la più lieve fattispecie (comma 4 o 5 dell'art. 73); 3) la inadeguatezza della misura cautelare carceraria, per mancata specifica motivazione sul pericolo di recidiva e per possibile applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e priva di errori logici. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione congrua e dettagliata: captazioni telefoniche e ambientali, videoriprese, servizi di osservazione e dichiarazioni del collaboratore Bonanno hanno indicato l'esistenza di un sodalizio familiare capeggiato da Cuscinà Gioambattista e il ruolo stabile del Maisano quale canale di approvvigionamento di ingenti quantitativi di droga pesante. Le cessioni contestate sono state ritenute provate in sede di apprezzamento indiziario e non sussistono elementi per derubricare le ipotesi di reato alla più lieve fattispecie ex art. 73, comma 4/5. Inoltre la custodia cautelare è stata confermata perché, per i reati ex art. 74 DPR 309/1990, opera la doppia presunzione cautelare circa le esigenze di custodia e la loro esclusiva adeguatezza, e il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione e la pericolosità dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato la "doppia presunzione cautelare" derivante da questo titolo di reato, ossia sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e adeguatezza della custodia in carcere salvo motivazione contraria adeguata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sulle cessioni di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi idonei a dimostrare la lieve entità (quantità, qualità, modalità), non sia possibile derubricare ex comma 4 o 5 e che i riscontri indiziari (captazioni, videoriprese, denaro) possano sostenere la qualificazione contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato in rapporto ai vizi di motivazione contestati; la Corte ricorda che l'art. 192 disciplina i requisiti della motivazione e che la censura in Cassazione è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma sulla motivazione degli atti del giudice; la Corte osserva che le censure fondate su diversa valutazione dei fatti non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è congrua e priva di errori logici.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Regola sulle esigenze cautelari (indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamato tra le norme processuali connaturate alla valutazione delle misure cautelari; utilizzato nel quadro delle doglianze sulla misura custodiale e sul sindacato di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 257-bis

    Norma citata nell'elencazione delle disposizioni processuali coinvolte (collegata a strumenti probatori e misure di indagine); non è stata oggetto di specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale cui è fatto riferimento per gli adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario a seguito della pronuncia; la Corte dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore perché adempia agli obblighi previsti.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non si può rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito se la motivazione del giudice è congrua, coerente e priva di errori logici.
  • Le captazioni telefoniche/ambientali, videoriprese, servizi di osservazione e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire un quadro indiziario idoneo a sostenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la partecipazione stabile ad un sodalizio criminale se emergono ripetizione, entità delle forniture, ruolo funzionale e rapporti durevoli.
  • Per ottenere la derubricazione a fattispecie meno grave ex art. 73 comma 4/5 è necessario che il giudice valuti complessivamente elementi relativi a mezzi, modalità, circostanze dell'azione e soprattutto quantità e qualità della sostanza; l'assenza di tali elementi rende improbabile l'ammissione della lieve entità in sede cautelare e di merito.
  • Per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione cautelare rafforzata: la custodia in carcere è oftentimes ritenuta adeguata salvo che il difensore non evidenzi elementi specifici e concreti per superare tale presunzione nella motivazione del giudice.
  • Chi contesta la motivazione in sede di legittimità deve individuare errori di diritto o manifesta illogicità: mere richieste di rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove non sono idonee a far accogliere il ricorso.
  • Per difendere efficacemente la richiesta di misura meno afflittiva conviene fornire al giudice elementi concreti che escludano il pericolo di reiterazione (es. cambiamenti di contesto, legami sociali stabili, documentazione su attività lecite, precisi riscontri sulla natura/quantità della sostanza contestata).

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