Cassazione Civile, Ordinanza n. 36686/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2000. L'accertamento era stato effettuato con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di acquisti immobiliari ritenuti indice di maggior capacità contributiva. Nel primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 4/6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria del contribuente non dovesse limitarsi a dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche che la spesa per incrementi patrimoniali fosse stata effettivamente sostenuta con quei redditi e non con altri. Nel secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 15 l. n. 289/2002, assumendo che il maggior valore di uno degli immobili, accertato ai fini dell'imposta di registro, dovesse presumersi coincidere con il valore effettivo dell'incremento patrimoniale rilevante ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull'onere della prova nel redditometro, osservando che la CTR si è comunque allineata all'orientamento consolidato secondo cui la prova liberatoria deve essere documentale e deve riferirsi a circostanze oggettive idonee a dimostrare la riferibilità delle disponibilità dichiarate alla spesa contestata; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata giudicata sufficiente a ritenere provato che il ricavato dello smobilizzo di titoli fosse stato utilizzato per gli acquisti immobiliari. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro possa automaticamente trasfondersi nel valore dell'incremento patrimoniale ai fini dell'accertamento sintetico, in mancanza di ulteriori indizi e di una specifica censura sulla motivazione del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma; sesto comma
Nel redditometro il contribuente può provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito sinteticamente determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la prova deve ancorarsi a dati oggettivi di entità e durata del possesso delle somme, idonei a rendere plausibile la riferibilità della capacità di spesa a tali redditi.
art. 2697 c.c.
La Corte lo richiama per ribadire la distribuzione dell'onere probatorio nella prova contraria al redditometro, gravante sul contribuente entro i limiti fissati dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'Agenzia.
art. 15 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato in relazione alla definizione/condono del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro, ma ritenuto non idoneo a fondare automaticamente il valore dell'incremento patrimoniale ai fini delle imposte dirette.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
La Corte richiama la norma di interpretazione autentica per escludere il travaso automatico del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro nelle imposte dirette, in assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione astratta della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve essere documentata e riferibile, per entità e durata, alla concreta possibilità che tali somme abbiano finanziato la spesa contestata.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando, pur sinteticamente, valorizza le risultanze istruttorie in modo coerente e non illogico circa la riferibilità delle somme disponibili agli incrementi patrimoniali contestati; in cassazione non è consentito rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e specificamente argomentato.
- Il valore dichiarato, accertato o definito in sede di imposta di registro non può essere automaticamente trasposto, senza ulteriori elementi indiziari, nel valore dell'incremento patrimoniale rilevante ai fini dell'accertamento sintetico delle imposte sui redditi.
- Per fondare un maggior valore ai fini delle imposte dirette a partire da dati relativi all'imposta di registro occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; in mancanza, il solo dato del registro non è sufficiente a sorreggere la presunzione di maggior capacità contributiva.
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