Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36742/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava notificato al resistente. Non ha statuito sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Campobasso. Dalla sentenza emerge però che il ricorso, pur depositato, non era stato notificato alla controparte. La Corte, richiamata la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione integri causa di inammissibilità, assimilabile alle conseguenze della giuridica inesistenza della notificazione. Non risultano altri motivi di ricorso esaminati nel merito, poiché il vizio processuale è stato ritenuto assorbente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne riconosce i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che risulti depositato ma non notificato alla controparte è inammissibile, poiché il difetto di notificazione impedisce la valida instaurazione del contraddittorio.
  • Il materiale difetto di notificazione del ricorso produce le stesse conseguenze processuali della giuridica inesistenza della notificazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
  • Se il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.