Cassazione Civile, Ordinanza n. 36742/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava notificato al resistente. Non ha statuito sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Campobasso. Dalla sentenza emerge però che il ricorso, pur depositato, non era stato notificato alla controparte. La Corte, richiamata la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione integri causa di inammissibilità, assimilabile alle conseguenze della giuridica inesistenza della notificazione. Non risultano altri motivi di ricorso esaminati nel merito, poiché il vizio processuale è stato ritenuto assorbente.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne riconosce i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che risulti depositato ma non notificato alla controparte è inammissibile, poiché il difetto di notificazione impedisce la valida instaurazione del contraddittorio.
- Il materiale difetto di notificazione del ricorso produce le stesse conseguenze processuali della giuridica inesistenza della notificazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
- Se il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
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