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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2996/2024 emessa in data 12 giugno 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202500934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Con sentenza n. 2996/2024, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, compresa la determinazione e corresponsione delle somme dovute e il rimborso delle spese legali. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario avrebbe assunto le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e avrebbe avuto centoventi giorni per adempiere. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione della modesta entità della somma, la penalità avrebbe avuto valore soltanto simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto soddisfatta tale condizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora; la domanda è stata respinta perché, considerata la modesta entità della somma dovuta, la penalità avrebbe avuto una funzione meramente simbolica.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La disposizione è stata richiamata insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quali condizioni applicabili all’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario anche in relazione ai periodi di servizio oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione obbligata e non sia stata spontaneamente eseguita, alle condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto alla modesta entità dell’obbligazione da eseguire, avrebbe una funzione esclusivamente simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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