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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7506/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra plurime condanne per truffa con sostituzione di persona. Il ricorrente denunciava: a) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per argomentazioni generiche e incomplete del giudice dell'esecuzione che avrebbero sottovalutato l'omogeneità delle condotte e le risultanze delle sentenze di merito; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i reati (principalmente commessi 2011-2012) presentavano medesime modalità (uso dello stesso personal computer, pagamento con PostePay, medesima finalità economica) e quindi riflettevano un disegno criminoso unitario, e che né la distanza cronologica né la diversità dei luoghi ostavano al riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse manifestamente illogica e insufficiente, essendo disallineata rispetto al contenuto delle sentenze acquisite che mostrano, tra l'altro, fatti commessi anche a pochi giorni di distanza e con medesime modalità (uso del medesimo computer). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare valutazioni pregresse che hanno riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati e, se decide diversamente, deve motivare specificamente il dissenso rispetto alle valutazioni anteriori. Per questi motivi l'ordinanza del Tribunale di Perugia è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, il quale dovrà svolgere il nuovo accertamento con piena libertà valutativa ma tenendo conto dei principi richiamati e colmando le carenze motivazionali; inoltre il giudice che ha originariamente deciso non potrà partecipare al nuovo giudizio in ossequio alla pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione: occorre dimostrare che più condotte erano già presenti nella mente del reo come un disegno criminoso unitario. La Corte richiama che la distanza temporale e la diversità dei luoghi sono elementi sintomatici ma non decisivi, e che devono essere valutati insieme ad altri indici (omogeneità del modus operandi, strumentalità, finalità).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione: il giudice mantiene libera valutazione ma non può omettere di considerare valutazioni già compiute in sede cognitiva o esecutiva; se scarta tali valutazioni deve motivare specificamente.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il gravame per vizio di motivazione; applicata per censurare la motivazione generica e la mancata considerazione delle risultanze processuali rilevanti.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di truffa: le sentenze di merito avevano qualificato i reati come truffe (art. 640), talvolta con unificazioni che coprivano periodi ravvicinati, elemento che rafforza la tesi della continuazione.

  • art. 34 e art. 623 cod. proc. pen. (richiamati in relazione alla sentenza Corte Cost.)

    La Corte richiama la decisione della Corte Costituzionale n.183/2013 che ha inciso su tali norme e, in applicazione del principio di incompatibilità, impedisce al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata di partecipare al nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La mera distanza temporale e la diversità dei luoghi non escludono automaticamente il riconoscimento della continuazione; vanno valutate insieme ad altri elementi (omogeneità del modus operandi, strumenti utilizzati, finalità economica).
  • Se in precedenti sentenze (cognizione o esecuzione) è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione deve considerare quelle valutazioni e, in caso di decisione discorde, motivare specificamente il dissenso rispetto alle valutazioni pregresse.
  • L'omogeneità delle condotte (stesse modalità, stessi strumenti, stessa finalità) pesa fortemente a favore dell'esistenza di un disegno criminoso unitario e quindi della continuazione.
  • In sede esecutiva il giudice ha piena libertà di apprezzamento ma non è esonerato dall'obbligo di motivazione rigorosa quando sceglie di non seguire previsioni o conclusioni già emerse in sede di merito.
  • Per ragioni di imparzialità e conformemente alla giurisprudenza costituzionale, non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha già pronunciato o contribuito a pronunciare l'ordinanza impugnata.

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