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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27585/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione del giudice dott. Vittorio D'Antoni Alcamo, trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) il 15/11/2024; si è lamentata l'illegittimità e la condotta anomala del giudice, chiedendo anche la rimessione degli atti alla Procura competente (Firenze). La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la ricusazione inammissibile per inosservanza della forma prevista dall'art. 38 c.p.p., ritenendo irregolare la modalità di trasmissione. In Cassazione si è eccepito che il deposito via PEC sarebbe ammissibile e che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti e violato il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che il deposito tramite PEC poteva essere valido alla luce delle disposizioni transitorie (D.Lgs. n.150/2022 e successivi Decreti Ministeriali, in particolare il D.M. n.206/2024 che consente ancora il deposito via PEC per i casi permessi anche con modalità non telematiche) e che l'istanza era stata trasmessa entro i termini. Tuttavia, il provvedimento di merito è stato ritenuto corretto nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità perché l'atto era stato materialmente presentato dall'imputato senza autenticazione della sua firma e senza che risultasse un mandato specifico del difensore (la firma digitale del difensore attestava solo la sottoscrizione dell'atto difensivo e non l'autenticazione della firma del ricorrente). Le Sezioni Unite richiedono infatti mandato specifico del difensore per proporre la ricusazione (salvo casi particolari). Per tali ragioni i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il terzo è assorbito; il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato le formalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione (termine dei tre giorni, autenticazione della firma ovvero mandato specifico del difensore) e ha confermato che la mancanza di prova del mandato o dell'autentica rende l'istanza inammissibile

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 38 rispetto alle regole sulla ricusazione; la Corte non ha ritenuto violati i principi sostanziali richiamati dal ricorrente

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rimessione degli atti alla Procura competente; la Corte ha ritenuto assorbito tale motivo dalla declaratoria di inammissibilità degli altri motivi

  • Decreto Legislativo n. 150 del 2022, art. 87, comma 6-ter

    Richiamato in ordine alla disciplina del deposito telematico nel processo penale; la Corte ha valutato la compatibilità della PEC con le regole transitorie del processo telematico

  • D.M. n. 206 del 27/12/2024, art. 1, comma 9

    Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche

    Questo intervento regolamentare è stato interpretato dalla Corte come motivo per ritenere che, alla data dei fatti, il deposito via PEC dell'istanza di ricusazione poteva essere ammesso in ragione delle disposizioni transitorie

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligatorietà futura del deposito telematico; la Corte ha rilevato che l'obbligo per la Corte d'appello scatterà dal 1° gennaio 2027 e quindi non impediva l'uso della PEC nei termini esaminati

  • Costituzione (artt. 24, 25, 27, 29) e Carta dei Diritti Fondamentali UE (artt. 21, 41, 47, 48)

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di diritto di difesa e tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali e sovranazionali fossero stati violati dalla declaratoria di inammissibilità, essendo la decisione basata su profili formali di legittimazione e autentica della sottoscrizione

Massime di principio

  • Il deposito tramite PEC di un'istanza di ricusazione può essere ammissibile se la disciplina transitoria e regolamentare lo consente; occorre verificare la normativa vigente al momento del deposito
  • La dichiarazione di ricusazione deve risultare chiaramente proveniente dalla parte o proposta da un difensore munito di mandato specifico; la firma della parte deve essere autenticata o deve risultare un mandato che esprima la volontà della parte di ricusare il giudice
  • La firma digitale del difensore non sostituisce l'autenticazione della firma della parte ricusante e non basta un generico mandato difensionale: serve un incarico specifico per la ricusazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge
  • Il deposito entro i termini (es. tre giorni dalla scoperta della causa della ricusazione) è essenziale ma non risolve vizi formali sostanziali relativi alla legittimazione o all'autenticazione dell'atto
  • In presenza di contestazioni sulle modalità formali di presentazione dell'istanza, il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare alle spese; l'insussistenza di un mandato specifico o dell'autentica può determinare l'inammissibilità anche quando il deposito avviene tramite strumenti elettronici ammessi

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