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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24790/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la condanna in appello di un'imputata per concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al trasporto su un furgone di più cittadini cingalesi nascosti in scatoloni, lungo un itinerario verso la Germania/attraverso l'Italia. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del GUP di Gorizia, ha confermato la responsabilità penale e ha rideterminato la pena, fissando la reclusione in anni cinque, mesi cinque e giorni quattro ed euro 66.667 di multa. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione per avere la sentenza ravvisato un concorso nell'attività del figlio conducente del mezzo anziché una mera connivenza, sostenendo che l'imputata era solo passeggera e che non vi erano elementi di un suo contributo causale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'insussistenza del reato, assumendo che uno dei trasportati era munito di permesso di soggiorno rumeno e che, comunque, dal 2 gennaio 2025 la Romania era nell'area Schengen, con conseguente possibile regolarità dell'ingresso o comunque permanenza per 90 giorni, oltre alla possibilità che anche gli altri trasportati si trovassero in posizione analoga; 3) violazione di legge per insussistenza dell'aggravante del pericolo per l'incolumità dei migranti; 4) violazione di legge per insussistenza dell'aggravante del trattamento inumano e degradante; 5) mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato l'incensuratezza dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che tutti i motivi riproducevano doglianze già svolte in appello e già respinte con motivazione congrua, in una situazione di doppia conforme, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il primo perché la sentenza di merito aveva spiegato in modo esaustivo il contributo dell'imputata al trasporto clandestino, valorizzando la sua presenza sul mezzo, il racconto del trasportato e la non credibilità della versione difensiva; il secondo perché la presenza di un solo soggetto con titolo rumeno non escludeva la clandestinità del trasporto, essendo gli altri privi di titolo e non essendo emersa una base utile a escludere la consapevolezza dell'imputata; il terzo e il quarto perché le modalità di trasporto in scatoloni sigillati, per molte ore, senza aria, luce, cibo o possibilità di movimento integravano il pericolo per l'incolumità e il trattamento inumano e degradante; il quinto perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato sulla partecipazione a un'attività organizzata professionalmente, sull'assenza di resipiscenza e sulla mancanza di elementi positivi, senza che l'incensuratezza fosse di per sé decisiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato dedotto dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse criticamente con la motivazione della sentenza d'appello e che, in presenza di doppia conforme, la mera reiterazione delle censure sia inammissibile.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato all'imputata.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Norma base del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato nel caso concreto.

  • art. 12, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998

    Aggravante ritenuta sussistente in relazione alle modalità del trasporto clandestino.

  • art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Aggravante del pericolo per l'incolumità dei migranti, riconosciuta in ragione delle modalità di trasporto in scatoloni sigillati e per molte ore.

  • art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 286/1998

    Aggravante relativa alle condizioni del trasporto, ritenute inumane e degradanti.

  • art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata nel capo d'imputazione e nella condanna, sempre in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • art. 114 c.p.

    La difesa aveva chiesto di valutare l'attenuante del concorso di minore gravità, ma la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte richiama il principio per cui l'incensuratezza non basta da sola a imporre la concessione delle attenuanti generiche, potendo il diniego essere motivato dall'assenza di elementi positivi.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dalla difesa per sostenere la possibile regolarità dell'ingresso o soggiorno di uno dei trasportati; la Corte osserva che tale circostanza non era decisiva e non escludeva la clandestinità del fatto rispetto agli altri.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime censure già formulate in appello, senza confrontarsi con gli argomenti della decisione impugnata, è inammissibile.
  • Nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il concorso dell'imputato può essere desunto da un contributo materiale o morale al trasporto illecito, anche dalla presenza sul mezzo e dal ruolo svolto nella gestione dell'imbarco e dell'occultamento dei migranti, quando il quadro probatorio escluda la mera connivenza.
  • La presenza di un singolo trasportato munito di un titolo di soggiorno non esclude la configurabilità del reato quando gli altri occupanti siano privi di titolo e l'operazione sia complessivamente connotata da clandestinità, dovendosi valutare l'intero contesto fattuale.
  • Le aggravanti del pericolo per l'incolumità e del trattamento inumano e degradante sussistono quando il trasporto avvenga in condizioni oggettivamente pericolose e umilianti, tali da esporre i soggetti a sofferenze fisiche o psichiche rilevanti, come l'occultamento in spazi chiusi, sigillati, privi di luce, aria e possibilità di movimento per un lungo periodo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi concreti, quali la partecipazione a un'attività illecita organizzata, l'assenza di resipiscenza e la mancanza di circostanze favorevoli; lo stato di incensuratezza, da solo, non impone la concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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