Cassazione Penale, Sentenza n. 40754/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che, riformando il provvedimento del GIP, aveva dichiarato la nullità della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giovanni Cutrì per omesso interrogatorio preventivo ex art. 292, comma 3-bis c.p.p., previa riqualificazione del reato inizialmente contestato (concorrente esterno in associazione di stampo mafioso) nella forma di concorrente esterno in associazione per delinquere c.d. semplice ex art. 416 c.p. pen. Il PM ha censurato la riqualificazione (sostendo che sussistevano elementi di metodo mafioso, esteriorizzazione della forza intimidatrice e collegamenti con la cosca d'origine) e ha dedotto la sussistenza dei presupposti per omettere l'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p. (pericolo di fuga, rischio di inquinamento probatorio e commissione di gravi delitti con uso di armi), sulla base anche di elementi emersi in perquisizione (dispositivi, documentazione, contante) e delle intercettazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'organizzazione contestata al capo 1 era autonoma rispetto alle cosche di provenienza e mancava una chiara esteriorizzazione del 'metodo mafioso' nel territorio (cioè elementi concreti, diffusi e percepibili di forza intimidatrice, assoggettamento e omertà). Perciò la qualificazione è stata mantenuta come associazione semplice ex art. 416 c.p., con conseguente impatto sulla posizione di Cutrì. Quanto all'omissione dell'interrogatorio preventivo, la Corte ha confermato che i presupposti dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p. non erano sussistenti: non risultavano elementi concreti tali da dimostrare pericolo di fuga o inquinamento probatorio né che Cutrì fosse coinvolto in azioni violente con uso di armi. Ne è conseguita la conferma dell'annullamento della misura cautelare nei confronti dell'imputato per le ragioni esplicitate dal Tribunale del Riesame.
Norme richiamate
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo dell'interrogatorio preventivo: l'omissione legittima la nullità della misura se non ricorrono i presupposti per derogare all'interrogatorio
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di associazione semplice alla compagine descritta quando manca la specifica esteriorizzazione del metodo mafioso
art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso)
Per qualificare un'organizzazione come mafiosa occorre la forza intimidatrice del vincolo associativo traducibile in assoggettamento e omertà; per le nuove autonome compagini va dimostrata l'esteriorizzazione del metodo mafioso
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata nella censura del PM ma la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie di nuova associazione autonoma, non fossero dimostrati gli elementi di metodo necessari per l'applicazione
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge n. 114, 2024
Disciplina la regola dell'interrogatorio prima di disporre misure cautelari e le eccezioni (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, o gravi delitti con uso di armi/mezzi di violenza o i casi previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a). La Corte ha confermato che le eccezioni devono risultare da elementi concreti e specifici e non da mere congetture
art. 274 cod. proc. pen.
comma 1, lettere a), b) e c)
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la loro mera prospettazione non è sufficiente a derubricare l'obbligo di interrogatorio preventivo; devono essere provate con elementi concreti
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento ai delitti che possono giustificare eccezioni all'interrogatorio preventivo; qui non rilevante per la posizione di Cutrì dato il diverso quadro di riqualificazione
art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen.
Menzi one normativa tra quelle che consentono deroga all'interrogatorio preventivo per reati particolarmente gravi; la Corte ha richiesto prova concreta della sussistenza di tali ipotesi
art. 289 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso ma non ritenuto idoneo a dimostrare, di per sé, i presupposti per omettere l'interrogatorio preventivo
Massime di principio
- Per qualificare un'associazione come 'di stampo mafioso' quando si tratta di una nuova compagine autonoma rispetto alla cosca d'origine occorre dimostrare, anche sul piano degli indizi gravi, l'esteriorizzazione del 'metodo mafioso' attraverso elementi concreti che evidenzino forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e omertà percepibili all'esterno
- La mera connessione personale o storica con una cosca condannata non sostituisce la prova dell'operatività del metodo mafioso nella nuova organizzazione; è necessaria specifica indagine sui rapporti e sulla riproduzione del modulo organizzativo
- Nei settori economici 'specializzati' (es. false fatturazioni, società cartiere, gestione via sistemi informatici) l'esteriorizzazione della forza intimidatrice può manifestarsi in forme meno vistose o non rituali, ma va comunque adeguatamente dimostrata e motivata
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p. è possibile solo se sussistono esigenze cautelari concrete e documentate (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, commissione di gravi delitti con armi); elementi indiziari generici o la semplice residenza all'estero non sono sufficienti
- Se prove materiali o documentali rilevanti sono già state acquisite (perquisizioni, sequestri) il rischio di inquinamento probatorio può risultare ridotto, incidendo sulla valutazione circa la necessità dell'interrogatorio preventivo
- In sede di riesame e di cassazione il sindacato sulla valutazione delle esigenze cautelari è limitato: la motivazione del giudice di merito deve però essere congrua e supportata da elementi concreti per reggere al controllo di legittimità
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