Sentenza n. 854/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace del mandamento di Corigliano Calabro del 10 marzo 2025, n. 148
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice di pace, passata in giudicato e notificata al Comune il 23 marzo 2025, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento, in suo favore, di euro 93,00 per spese e competenze del giudizio, di cui euro 43,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto che fosse ordinato al Comune il pagamento delle somme dovute. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, conteneva una condanna al pagamento di somme e l’amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Il Comune è stato obbligato a eseguire integralmente il giudicato, detraendo quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia successiva, il TAR ha nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Cassano all’Ionio, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. L’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e legittimano il giudice amministrativo ad accertare l’obbligo dell’amministrazione, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati nel caso concreto mediante l’ordine di pagamento, la fissazione del termine e la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, contenga un obbligo a carico dell’amministrazione e risulti non integralmente eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, detraendo soltanto gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Il compenso del commissario ad acta e le spese del giudizio di ottemperanza possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
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