Cassazione Penale, Sentenza n. 8930/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 10/03/2022 sostenendo, in sintesi: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova, perché numerosi testi avrebbero indicato nominativi (Brandiferri ed Evangelista) di soggetti che acquistavano le marche e pagavano i bollettini postali, e perché sarebbe stata ignorata la possibilità che l'autoscuola operasse solo presso la MCTC di Campobasso mentre alcune patenti risultavano rilasciate dalla MCTC di Isernia; inoltre si evidenziava una discrepanza tra il codice identificativo della scuola ("CB 003") e quello riscontrato sulle pratiche sequestrate; non sarebbe stato ammesso l'esame di tali persone ex art. 507 c.p.p.; (ii) violazione di legge in relazione alla condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) delle patenti, marche e bollettini postali, nonostante i ricorrenti fossero ritenuti anche responsabili della contraffazione (reato presupposto), con conseguente illegittimità della qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul piano sostanziale ha ritenuto che: (i) il primo motivo è inammissibile perché in sostanza chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cosa non consentita alla Corte di legittimità; il ricorso non ha specificato in modo autosufficiente gli atti del processo il cui travisamento sarebbe dimostrato e non ricorre l'ipotesi di "doppia conforme" che autorizzerebbe il sindacato sulla motivazione; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha motivato che la ricettazione riguarda moduli di patente in bianco, provento di un furto alla M.C.T.C. di Taranto (capo C), distinti da marche e bollettini oggetto di altre imputazioni di falso dichiarate poi prescritte (capo H), quindi non sussiste la confusione normativa prospettata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la previsione emergente dal decreto; è riferimento procedurale alla modalità di trattazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono attenerisi ai profili di legittimità e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dalla norma; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché discostavano da tali parametri.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che regolamenta l'esame dei testi indicati successivamente al dibattimento; i ricorrenti lamentavano che non fosse stato disposto l'esame di persone indicate come prove, ma la Cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
La novella ha consentito di dedurre il vizio di motivazione con riferimento ad atti processuali specifici; la Corte ricorda però che tali atti devono essere indicati con precisione e contenere elementi incontrovertibili e decisivi per la motivazione, requisito non soddisfatto nel ricorso.
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina la ricettazione. I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica; la Corte ha invece accertato che la ricettazione riguardava moduli di patente in bianco, derivanti da furto, distinti da altre voci di imputazione di falso/prescrizione, e ha ritenuto infondata la censura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità: non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o rimettere in discussione l'apprezzamento della prova compiuto dal giudice di merito.
- Per dedurre un vizio di motivazione o un travisamento della prova in cassazione occorre indicare con precisione e autosufficienza gli atti processuali decisivi; mere contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Esiste un'eccezione (cd. "doppia conforme") che consente il sindacato in cassazione ove entrambi i gradi di merito abbiano, in modo conforme, travisato le risultanze probatorie in maniera macroscopica; l'onere probatorio sul ricorrente è molto elevato.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs reato presupposto) va verificata con attenzione: la ricettazione richiede che il bene sia proveniente da un reato diverso (es. furto) e che non vi sia identità tra beni riferiti a distinte imputazioni; confusione tra capi di imputazione può essere respinta se il giudice dimostra la distinzione fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si intende far valere un vizio di motivazione in cassazione, è strategico indicare specifici atti o documenti processuali incontestabili che possano dimostrare la carenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
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