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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8930/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 10/03/2022 sostenendo, in sintesi: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova, perché numerosi testi avrebbero indicato nominativi (Brandiferri ed Evangelista) di soggetti che acquistavano le marche e pagavano i bollettini postali, e perché sarebbe stata ignorata la possibilità che l'autoscuola operasse solo presso la MCTC di Campobasso mentre alcune patenti risultavano rilasciate dalla MCTC di Isernia; inoltre si evidenziava una discrepanza tra il codice identificativo della scuola ("CB 003") e quello riscontrato sulle pratiche sequestrate; non sarebbe stato ammesso l'esame di tali persone ex art. 507 c.p.p.; (ii) violazione di legge in relazione alla condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) delle patenti, marche e bollettini postali, nonostante i ricorrenti fossero ritenuti anche responsabili della contraffazione (reato presupposto), con conseguente illegittimità della qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul piano sostanziale ha ritenuto che: (i) il primo motivo è inammissibile perché in sostanza chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cosa non consentita alla Corte di legittimità; il ricorso non ha specificato in modo autosufficiente gli atti del processo il cui travisamento sarebbe dimostrato e non ricorre l'ipotesi di "doppia conforme" che autorizzerebbe il sindacato sulla motivazione; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha motivato che la ricettazione riguarda moduli di patente in bianco, provento di un furto alla M.C.T.C. di Taranto (capo C), distinti da marche e bollettini oggetto di altre imputazioni di falso dichiarate poi prescritte (capo H), quindi non sussiste la confusione normativa prospettata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la previsione emergente dal decreto; è riferimento procedurale alla modalità di trattazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono attenerisi ai profili di legittimità e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dalla norma; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché discostavano da tali parametri.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta l'esame dei testi indicati successivamente al dibattimento; i ricorrenti lamentavano che non fosse stato disposto l'esame di persone indicate come prove, ma la Cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    La novella ha consentito di dedurre il vizio di motivazione con riferimento ad atti processuali specifici; la Corte ricorda però che tali atti devono essere indicati con precisione e contenere elementi incontrovertibili e decisivi per la motivazione, requisito non soddisfatto nel ricorso.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina la ricettazione. I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica; la Corte ha invece accertato che la ricettazione riguardava moduli di patente in bianco, derivanti da furto, distinti da altre voci di imputazione di falso/prescrizione, e ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità: non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o rimettere in discussione l'apprezzamento della prova compiuto dal giudice di merito.
  • Per dedurre un vizio di motivazione o un travisamento della prova in cassazione occorre indicare con precisione e autosufficienza gli atti processuali decisivi; mere contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Esiste un'eccezione (cd. "doppia conforme") che consente il sindacato in cassazione ove entrambi i gradi di merito abbiano, in modo conforme, travisato le risultanze probatorie in maniera macroscopica; l'onere probatorio sul ricorrente è molto elevato.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs reato presupposto) va verificata con attenzione: la ricettazione richiede che il bene sia proveniente da un reato diverso (es. furto) e che non vi sia identità tra beni riferiti a distinte imputazioni; confusione tra capi di imputazione può essere respinta se il giudice dimostra la distinzione fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si intende far valere un vizio di motivazione in cassazione, è strategico indicare specifici atti o documenti processuali incontestabili che possano dimostrare la carenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.

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