Sentenza n. 181/2026 - Palermo, Sezione 5
OTTEMPERANZA ALLA Sentenza n. 801/2024 (R.G. n. 1843/2023) del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 luglio 2024, notificata in data 12 luglio 2024, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 801/2024, relativa all'erogazione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza del giudice ordinario in forma esecutiva, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'erogazione di complessivi euro 3.000,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il giudicato risultava certificato, la sentenza era stata notificata al Ministero il 12 luglio 2024 e il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento. L'Amministrazione è stata quindi ordinata a corrispondere, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, euro 3.000,00 oltre accessori di legge e le spese liquidate nel giudizio civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e con ulteriori 60 giorni per l'intervento sostitutivo. Il TAR ha inoltre fissato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sull'importo dovuto per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento o, comunque, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di attuare mediante giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi dia esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente come destinataria un'amministrazione pubblica, costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., purché siano verificati il passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato, il giudice può ordinare le modalità concrete di esecuzione, assegnare un termine ultimativo e determinare il contenuto dell'attività amministrativa necessaria.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato in ragione dell'ufficio, affinché provveda in via sostitutiva, anche mediante subdelega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l'inadempimento si protragga senza giustificazione, il comando giudiziale sia chiaro e di agevole esecuzione e non siano rappresentate ragioni ostative; la misura può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →