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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 3377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva rettificato la plusvalenza dichiarata per la cessione di un terreno edificabile (valore dichiarato atto €450.000) portandola a €610.000 sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro e ha tassato la differenza. I contribuenti contestavano la nullità della notifica e la fondatezza della rettifica, mentre l'Agenzia impugnava in Cassazione la decisione della CTR che aveva annullato la rettifica sostenendo che l'Ufficio non aveva fornito prove idonee del maggior corrispettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. In primo luogo ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione (la notifica a mezzo posta è comprovata dall'avviso di ricevimento; eventuale vizio sarebbe comunque stato sanato dalla costituzione e dal controricorso dei resistenti). Sul merito la Corte ha confermato il principio secondo cui l'Amministrazione non può determinare la plusvalenza realizzata limitandosi al valore accertato/definito ai fini dell'imposta di registro: è necessaria la prova di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti (es. indagini patrimoniali, riscontri bancari) che dimostrino un maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato. Non essendone fornita concreta prova, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e le spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori) sono state a suo carico.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art. 17, comma 1, lett. g-bis e comma 3; artt. 67 e 68

    Art. 17 disciplina la tassazione separata delle plusvalenze; artt. 67/68 definiscono la plusvalenza ai fini IRPEF. La Corte ricorda che tali norme non autorizzano l'Amministrazione a determinare la plusvalenza esclusivamente sul valore definito ai fini di registro senza ulteriori indizi probatori.

  • D.Lgs. n. 147/2015

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che stabilisce che l'Amministrazione non può accertare la plusvalenza per via induttiva basandosi solo sul valore definito ai fini del registro; occorrono indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Codice Civile

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che, in presenza di contestazione, grava sull'Amministrazione l'onere di fornire prove idonee del maggior corrispettivo.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 149; art. 156, comma 3; art. 360, comma 1, n. 3

    Art. 149 e disposizione L. 890/1982: l'avviso di ricevimento è documento idoneo a dimostrare la consegna nella notifica a mezzo posta; non è necessaria relazione di notificazione. Art. 156 c.p.c. comma 3: principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali quando lo scopo è raggiunto (la costituzione e controricorso sanano la notifica). Art. 360 n.3 indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia.

  • Legge n. 890/1982

    Norme sul servizio postale e sugli effetti dell'avviso di ricevimento: l'Avviso di Ricevimento è idoneo a provare consegna e data di consegna per le notifiche a mezzo posta.

Massime di principio

  • Il valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro non è automaticamente vincolante per la determinazione della plusvalenza ai fini IRPEF: l'Amministrazione deve fornire ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino l'accertamento di un maggior corrispettivo.
  • L'onere della prova circa l'effettivo maggior corrispettivo grava sull'Amministrazione finanziaria; indagini patrimoniali e riscontri bancari sono esempi di elementi probatori richiesti.
  • Nelle notifiche a mezzo posta l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la regolare notifica; la relazione di notificazione non è necessaria e eventuali vizi possono essere sanati dalla costituzione e dal controricorso della parte resistente.
  • Se l'Ufficio si limita a prendere come unico punto di partenza il valore definito per il registro senza produrre riscontri aggiuntivi, il contribuente può efficacemente ottenere l'annullamento della rettifica della plusvalenza.
  • Le spese seguono la soccombenza: la parte che perde il ricorso in Cassazione può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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