Sentenza del 29/01/2018 n. 343 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - proventi "in nero" - prova - discrepanza tra contratto preliminare e contratto definitivo - discrepanza con la stima peritale dell'istituto di credito erogante il mutuo - non sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la società avesse percepito proventi "in nero", fondando la ricostruzione sulla discrepanza tra il corrispettivo indicato nel contratto preliminare e quello riportato nel contratto definitivo, nonché sulla differenza rispetto alla stima del valore dell'immobile effettuata dai periti dell'istituto di credito che aveva concesso il mutuo all'acquirente. La questione riguarda l'idoneità di tali elementi, da soli, a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IRES.
La decisione
La pretesa fiscale non è stata ritenuta adeguatamente provata. La mera differenza tra i prezzi indicati nei contratti e la stima bancaria dell'immobile costituisce, al più, un elemento indiziario, ma non dimostra in modo sufficiente che la società abbia effettivamente incassato somme ulteriori e non dichiarate. Occorrono ulteriori elementi probatori, gravi, precisi e concordanti, idonei a collegare la presunta differenza di valore a un effettivo pagamento occulto.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi e prova presuntiva
Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere sorrette da elementi oggettivi e convergenti. Una semplice discrepanza documentale o una stima di valore non provano, da sole, l'effettiva percezione di ricavi non contabilizzati.
IRES
L'imposizione su maggiori ricavi presunti richiede la dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito effettivamente conseguiti e non dichiarati; non è sufficiente la mera valorizzazione teorica dell'immobile o il confronto tra diversi documenti contrattuali.
Massime di principio
- La differenza tra il prezzo indicato in un contratto preliminare e quello risultante dal contratto definitivo non dimostra automaticamente l'esistenza di un pagamento occulto.
- La stima effettuata da una banca ai fini della concessione del mutuo rappresenta una valutazione prudenziale del bene e non prova necessariamente il prezzo effettivamente pagato al venditore.
- Per contestare ricavi "in nero" l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi, come movimentazioni finanziarie, dichiarazioni delle parti, documentazione extracontabile o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- Il maggior valore di mercato di un immobile non coincide automaticamente con un maggior corrispettivo effettivamente percepito e imponibile.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando che gli elementi utilizzati dimostrano soltanto una possibile anomalia documentale o estimativa, ma non l'effettivo incasso di somme non dichiarate.
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