Cassazione Civile, Ordinanza n. 29689/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una prima esecuzione forzata promossa da un creditore per riscuotere una somma liquidata in suo favore in un giudizio di cognizione contro l'INPS, con pignoramento di un credito vantato dall'INPS verso un istituto di credito. A seguito di ordinanza di assegnazione che attribuiva al creditore la somma di euro 4.263,94, il creditore ha avviato una seconda esecuzione nei confronti dell'istituto di credito, utilizzando come titolo esecutivo l'ordinanza di assegnazione e pignorando un credito della banca verso terzi. La banca ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo di avere già adempiuto, mediante invio di un assegno di importo corrispondente a quello assegnato. Il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura; nel merito l'opposizione è stata accolta dal giudice di pace e la decisione è stata confermata dal Tribunale. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, articolato in più censure, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era privo di una chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e delle censure, essendo costruito prevalentemente mediante trascrizioni integrali di atti e documenti, con confusione nella ricostruzione della vicenda e persino riferimenti a un soggetto diverso dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., perché non conteneva una esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa né una articolazione intelligibile delle censure. Ha ritenuto che la mera riproduzione meccanica degli atti processuali non soddisfi l'onere di sintesi e chiarezza richiesto per il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento, in favore della controparte, di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando colpa grave nella redazione del ricorso, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e delle censure; la riproduzione integrale degli atti non basta e può determinare l'inammissibilità.
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo pignorato.
art. 618 c.p.c.
Richiamato per la sospensione dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione.
art. 385 c.p.c.
Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 96 c.p.c.
La redazione gravemente carente del ricorso integra colpa grave e giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
art. 1176 c.c.
La Corte richiama la diligenza qualificata richiesta all'avvocato cassazionista medio nella redazione del ricorso.
art. 2049 c.c.
La parte risponde verso la controparte dell'operato del proprio difensore ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente, in modo chiaro e autosufficiente, di ricostruire i fatti di causa e di comprendere le censure proposte, anche se siano trascritti integralmente atti e documenti del processo.
- La pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa l'onere imposto dall'art. 366 c.p.c., perché trasferisce alla Corte il compito di selezionare i fatti rilevanti, invece di offrirne una sintesi ordinata e funzionale al controllo di legittimità.
- La tecnica di redazione del ricorso deve esporre in modo sillogico la decisione impugnata, la soluzione che si assume corretta e la regola di diritto violata; la mancanza di tale chiarezza può integrare autonoma causa di inammissibilità.
- La redazione di un ricorso manifestamente contrario ai requisiti di forma e chiarezza richiesti dal codice può costituire colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Ai fini della condanna per responsabilità aggravata, la parte può rispondere anche delle condotte processuali del difensore nei confronti della controparte.
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