Sentenza del 28/07/2017 n. 18823 - Corte di Cassazione
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento notificato alla società - Insussistenza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale del commissario liquidatore, nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, a impugnare gli avvisi di accertamento relativi a IRAP, IVA, sanzioni e IRES per l'anno d'imposta 2005. Il commissario sosteneva di essere parte del giudizio o litisconsorte necessario e contestava inoltre la motivazione degli avvisi, fondata per relationem su un processo verbale di constatazione non allegato. La Corte ha chiarito che il commissario liquidatore non è legittimato ad agire o resistere nei giudizi, anche tributari, aventi a oggetto l'accertamento di crediti o debiti del concordato, salvo le controversie strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione e alla ripartizione dell'attivo. La legittimazione resta in capo alla società debitrice, che conserva la soggettività e la qualità di contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo al presunto giudicato interno sulla qualità di litisconsorte del commissario, ma ha cassato la sentenza impugnata per il vizio concernente la rappresentanza processuale. Il commissario aveva agito spendendo la qualità di rappresentante della società, senza tuttavia averne legittimazione in virtù della sola carica di liquidatore. Il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 182, comma 2, c.p.c., assegnando un termine perentorio per la costituzione della persona cui spettava la rappresentanza della contribuente. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Bari, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 384, comma 3, c.p.c.
La Corte ha sollecitato il contraddittorio sulla legittimazione sostanziale della parte che aveva impugnato gli avvisi.
La disposizione consente alla Corte di instaurare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio e decisiva ai fini della decisione.
Art. 2909 c.c.
Disciplina l'efficacia del giudicato, ma la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla qualità del commissario liquidatore come litisconsorte.
Art. 102 c.p.c.
Riguarda il litisconsorzio necessario. Nel caso concreto il commissario liquidatore non è stato considerato litisconsorte necessario della società debitrice.
Art. 329, comma 2, c.p.c.
È stato invocato in relazione alla formazione del giudicato interno, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità perché la questione era stata esaminata e decisa dal giudice d'appello.
Legge fallimentare, artt. 160 e 167
Le norme sul concordato preventivo non attribuiscono al commissario liquidatore una generale legittimazione processuale nelle controversie relative ai debiti e agli obblighi tributari del debitore.
Art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Il giudice deve attivarsi per consentire la sanatoria del difetto di rappresentanza, assegnando un termine perentorio alla parte correttamente legittimata.
Concordato preventivo con cessione dei beni
Il debitore conserva la proprietà dei beni fino alla loro liquidazione e mantiene la soggettività giuridica e tributaria; il liquidatore opera principalmente nell'interesse dei creditori per le attività liquidatorie.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario liquidatore non può normalmente impugnare o resistere in giudizio per l'accertamento di debiti tributari della società, anche se tali debiti incidono sul successivo riparto dell'attivo.
- La legittimazione processuale nelle controversie fiscali resta in capo alla società debitrice, che continua a essere soggetto passivo d'imposta anche durante il concordato e dopo l'omologazione.
- Il liquidatore può intervenire nel giudizio, ma non è per ciò solo parte necessaria né rappresentante processuale della società; la sua legittimazione riguarda soprattutto gli atti e le controversie direttamente connessi alla liquidazione, al recupero dell'attivo e alla ripartizione.
- Gli atti processuali devono indicare correttamente la qualità con cui il soggetto agisce. La semplice indicazione del commissario liquidatore come rappresentante della società non crea, in assenza di uno specifico titolo, una legittimazione che la legge non gli attribuisce.
- Quando il giudice rileva un difetto di rappresentanza o di autorizzazione, deve consentire la regolarizzazione del processo mediante assegnazione di un termine perentorio, anziché decidere immediatamente nel merito sulla base del vizio processuale.
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