L.R. Umbria 16/2024
Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il Testo unico umbro su sanità e servizi sociali rafforzando la disciplina regionale sulla famiglia: natalità, sostegni economici, consultori, centri per la famiglia, fattore famiglia, distretti famiglia e monitoraggio annuale. Prevede anche nuove spese per il triennio 2024-2026 e termini entro 120 giorni per diverse deliberazioni attuative.
Integrazioni e modifiche al Testo unico sanità e servizi sociali per le politiche familiari
Politiche regionali per la famiglia in Umbria
La legge regionale Umbria 25 settembre 2024, n. 16 interviene sul Testo unico in materia di sanità e servizi sociali rafforzando e riorientando la disciplina delle politiche familiari. Il provvedimento amplia gli obiettivi regionali in materia di sostegno alla famiglia, natalità, cura, educazione, conciliazione vita-lavoro e servizi dedicati, con applicazione limitata al territorio della Regione Umbria.
Obiettivi generali e principi ispiratori
La Regione riconosce la famiglia come unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita dei membri, in particolare dei fanciulli. L’azione regionale si fonda su principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità e si estende a più ambiti: protezione sociale, abitare, salute, tutela della vita umana, lavoro, istruzione, formazione, credito e organizzazione degli spazi di vita. È inoltre ribadita la valorizzazione della funzione genitoriale, della maternità e paternità responsabili, della solidarietà tra generazioni, del lavoro domestico e di cura, nonché del ruolo delle reti familiari e dell’associazionismo familiare.
Interventi e strumenti di sostegno alla famiglia
La Regione promuove una serie articolata di interventi per raggiungere gli obiettivi del titolo dedicato alla famiglia. Tra gli interventi rilevanti rientrano:
- programmi per famiglie in situazione di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura verso persone con disabilità, anziane o non autosufficienti;
- conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, anche mediante telelavoro, lavoro agile e welfare aziendale;
- sostegno ai nuovi nuclei familiari, incluse le famiglie monoparentali;
- azioni contro gli ostacoli sociali, culturali ed economici che impediscono nascite, adozioni e vita familiare;
- tutela del diritto del minore a una famiglia e sostegno alla genitorialità adottiva;
- promozione di servizi per la prima infanzia e di sportelli informativi per i bisogni delle famiglie;
- promozione di un turismo a misura di famiglia e di contributi per l’accesso dei minori alle attività sportive.
Natalità, consultori e sostegni economici
La legge introduce un intervento specifico di sostegno economico una tantum alla nascita di un figlio, destinato a fronteggiare le spese dei primi dodici mesi di vita del bambino. Il beneficio è esteso anche alle famiglie adottive e affidatarie. La Regione prevede inoltre il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia e il rafforzamento dei consultori familiari, anche per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, per prevenire l’interruzione volontaria di gravidanza e l’abbandono alla nascita, nonché per la tutela psico-fisica delle donne e delle persone vittime di violenza.
Fondo per i figli orfani di entrambi i genitori
È istituito il Fondo regionale per il sostegno dei figli orfani di entrambi i genitori. Il contributo è una tantum e spetta nel primo anno dall’evento ai figli:
- di età non superiore a 28 anni;
- con genitori residenti da almeno due anni, al momento del decesso, in un comune della Regione;
- con reddito familiare ISEE entro i limiti fissati annualmente dalla Giunta. La Giunta disciplina ogni anno gestione, entità, criteri, modalità e termini di erogazione. La legge prevede inoltre l’applicazione del contributo anche ai soggetti divenuti orfani prima dell’entrata in vigore della legge, secondo gli stessi criteri e termini.
Servizi sociali, sanitari e mediazione familiare
Nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, la Regione utilizza anche servizi di mediazione familiare come supporto qualificato per coppie in crisi, nel rispetto della Convenzione di Istanbul. Le aziende sanitarie locali e i consultori familiari assicurano, in un modello di presa in carico, assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile, assistenza alla gestante, tutela della salute della donna e del concepito, informazione su fertilità e procreazione medicalmente assistita, nonché orientamento e sostegno nelle procedure di adozione e affidamento.
Famiglie vulnerabili, casa, studio e conciliazione
La disciplina sulle famiglie vulnerabili e in grave disagio è aggiornata in senso più ampio, con riferimento anche al numero dei componenti e alla modificazione della composizione familiare. Sono previsti interventi per favorire l’accesso alla casa e per sostenere il diritto allo studio, con contributi diretti alle famiglie e misure di abbattimento delle spese scolastiche, in particolare per alunni con bisogni educativi speciali.
Caregiver familiare e cura non professionale
La Regione riconosce e valorizza l’attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata verso persone che necessitano di assistenza a lungo termine per malattia, infermità o disabilità gravi. Il riconoscimento è collegato al progetto individualizzato e al programma assistenziale personalizzato.
Centri per la famiglia e organizzazione territoriale
La Regione promuove l’istituzione di Centri per la famiglia presso i comuni associati in Zone sociali, anche in raccordo con i consultori familiari. I Centri devono sostenere la genitorialità, favorire il benessere delle relazioni familiari, offrire informazioni, promuovere il mutuo aiuto, rafforzare le competenze educative dei genitori e migliorare la fruizione dei servizi per le famiglie. Possono svolgere attività di animazione, sostegno allo studio, laboratori, supporto alle adozioni e all’affidamento, formazione e sensibilizzazione. La Giunta regionale disciplina l’attuazione.
Fattore famiglia dell’Umbria
È istituito il fattore famiglia dell’Umbria come strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali di accesso agli interventi per la famiglia. Si tratta di un indicatore sintetico che integra l’ISEE e altri parametri di premialità familiare. La Giunta deve stabilire criteri e modalità di attuazione, prevedendo inizialmente una misura economica sperimentale. Tra gli elementi da considerare: presenza di mutuo per l’abitazione principale, disabilità o non autosufficienza, disagio psico-fisico certificato, composizione del nucleo, figli minori e monogenitorialità, anzianità di residenza in Umbria.
Dipartimento per la famiglia, Distretti famiglia e tavolo di consultazione
Presso la Direzione regionale Salute e Welfare è istituito il Dipartimento per la famiglia, con funzioni di proposta, coordinamento e monitoraggio delle politiche trasversali. La Regione favorisce inoltre la realizzazione dei Distretti famiglia, intesi come aggregazioni volontarie di comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, finalizzati a valorizzare la famiglia, anche mediante partenariato e co-progettazione. Il Dipartimento si avvale di un Tavolo di consultazione composto da rappresentanti regionali, ANCI, aziende sanitarie, organismi di rappresentanza delle famiglie, Zone sociali e realtà istituzionali ed economiche, culturali, educative e ambientali. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti.
Piano triennale degli interventi per la famiglia e valutazione d’impatto familiare
Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce indirizzi, priorità e strategie dell’azione regionale, indicando obiettivi, fabbisogni, modalità di attuazione, strutture coinvolte e risorse complessive. È adottato dalla Giunta e trasmesso all’Assemblea legislativa per l’approvazione. La legge introduce inoltre la valutazione d’impatto familiare, finalizzata a orientare le strategie regionali e a valutare preventivamente e periodicamente gli effetti degli atti di programmazione sulle famiglie. È previsto il coinvolgimento degli attori del sistema e la possibilità di estenderla alle politiche degli enti locali tramite intese.
Rappresentanza delle famiglie e monitoraggio annuale
Presso la Giunta regionale è istituito l’Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, aperto agli organismi che ne facciano richiesta. Inoltre, la Giunta deve trasmettere ogni anno, entro il 31 ottobre, una relazione sull’attuazione degli interventi per la famiglia, con dati su natalità, fondo per gli orfani, famiglie vulnerabili, famiglie in grave disagio, accesso alla casa, centri per la famiglia e fattore famiglia.
Profilo finanziario
Per il sostegno alla natalità sono utilizzate risorse già stanziate nel bilancio 2024-2026: 860.000 euro per il 2024 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per il fondo relativo ai figli orfani è autorizzata una spesa di 20.000 euro annui a decorrere dal 2025, con copertura tramite riduzione di pari importo di una diversa autorizzazione di spesa. Per gli esercizi successivi, la quantificazione è demandata alla legge regionale di bilancio.
Disposizioni attuative e transitorie
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve adottare diverse deliberazioni attuative: criteri e modalità per il sostegno alla natalità, gestione del fondo per gli orfani, istituzione dei Centri per la famiglia, attuazione del fattore famiglia, istituzione dei Distretti famiglia e del Dipartimento per la famiglia, funzionamento del Tavolo di consultazione, iscrizione nell’Elenco degli organismi di rappresentanza. Il primo Piano triennale deve essere trasmesso all’Assemblea legislativa nell’anno successivo all’entrata in vigore.
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