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Legge

L.R. Umbria 13/2024

Disciplina del sistema regionale di protezione civile.

Normativa regionaleL.R. Umbria 13/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza il sistema regionale di protezione civile dell’Umbria: ruoli di Regione, Province, Comuni, volontariato e strutture operative; pianificazione regionale, provinciale e comunale; gestione emergenze, mobilitazione e stato di emergenza; antincendi boschivi; norme finanziarie e abrogazioni. Previste disposizioni transitorie: stato di emergenza regionale per eventi precedenti solo entro 24 mesi dalla pubblicazione, se persistono le esigenze operative.

Disciplina del sistema regionale di protezione civile dell’Umbria

Disciplina del sistema regionale di protezione civile dell’Umbria

La legge definisce l’assetto del sistema regionale di protezione civile della Regione Umbria, nel quadro del Codice della protezione civile e dei principi di semplificazione, coordinamento istituzionale e valorizzazione del volontariato. La disciplina riguarda organizzazione, pianificazione, gestione delle emergenze, antincendi boschivi, volontariato e profili finanziari.

Finalità, principi e perimetro applicativo

La Regione disciplina l’organizzazione e il funzionamento della protezione civile sul proprio territorio per tutelare vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente dai danni derivanti da eventi naturali o antropici. La legge:

  • si applica esclusivamente nel territorio regionale umbro;
  • recepisce i principi e le definizioni del Codice della protezione civile per i profili richiamati;
  • promuove l’integrazione tra livelli di governo e il raccordo con Stato e autonomie locali;
  • valorizza il volontariato di protezione civile, il NUE 112 e un’infrastruttura radio dedicata alle emergenze;
  • individua il Centro regionale di protezione civile di Foligno come sede operativa del Servizio regionale.

Assetto delle competenze e soggetti del sistema

I Sindaci e il Presidente della Regione sono qualificati come autorità territoriali di protezione civile per i rispettivi ambiti di competenza. Essi promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile e ne rispondono nei rispettivi livelli di governo.

Le componenti del sistema regionale comprendono la Regione nelle sue articolazioni, anche tramite agenzie e società a titolarità regionale, le Province, i Comuni e il Comitato regionale del volontariato. Il sistema può essere supportato, tramite intese e accordi, dalle amministrazioni statali componenti il sistema nazionale coordinate dalle Prefetture.

Le strutture operative regionali e locali concorrono alle attività di protezione civile anche mediante convenzioni.

Comitato consultivo regionale permanente di protezione civile

Il CCR è l’organo consultivo permanente della Regione per programmazione, organizzazione e attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale o delegate dallo Stato. Supporta la predisposizione dei programmi regionali in coerenza con le linee guida nazionali e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle degli altri enti, con esclusione del coordinamento dei soli interventi tecnici indifferibili e urgenti, riservato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il CCR è composto da rappresentanti politici, amministrativi, istituzionali, tecnici e delle componenti del sistema, tra cui Prefetti, Province, Vigili del fuoco, Forze armate e di polizia, ANCI Umbria, NUE 112, COUR 118, ARPA, Agenzia forestale regionale, enti gestori di aree protette e organizzazioni rappresentative della disabilità.

Resta in carica cinque anni dalla notifica della nomina. Svolge, tra l’altro, funzioni di proposta e parere su programmi di previsione e prevenzione, piano incendi boschivi, Piano regionale di protezione civile, organizzazione degli uffici, formazione, educazione e sensibilizzazione. Le sedute sono almeno annuali, anche da remoto, con quorum della maggioranza dei componenti e partecipazione gratuita.

Comitato operativo regionale e sala operativa

Il COR è istituito per assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo in occasione o in vista di emergenze rilevanti. Opera nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale e si riunisce presso il Centro regionale di Foligno.

Il Presidente della Giunta, con decreto, nomina componenti e disciplina il funzionamento del COR, che resta attivo per tutta la durata dell’emergenza o fino al cessato pericolo. Il COR è presieduto dal Direttore regionale competente o suo delegato e comprende rappresentanti della struttura regionale, delle componenti del sistema e delle strutture operative individuate di volta in volta.

In caso di emergenze sanitarie rilevanti, il referente sanitario regionale opera nel COR secondo la direttiva nazionale del 24 giugno 2016. Il Presidente del COR può attivare le strutture tecniche e operative necessarie per la Sala Operativa Regionale, per il raccordo con il CCS.

La SOR è la sala operativa regionale, supportata da sala situazioni, sala decisioni e sala regia, integrata funzionalmente con la SOUP per gli incendi boschivi.

Ambiti territoriali ottimali e pianificazione territoriale

L’articolazione di base per l’esercizio territoriale della funzione di protezione civile è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale, individuato dalla Regione entro i confini provinciali e raggruppando più Comuni secondo un criterio di effettività omogeneo sul territorio.

L’individuazione degli ambiti avviene con deliberazione della Giunta regionale, in raccordo con le Prefetture e con adeguata partecipazione.

La pianificazione regionale è articolata su tre livelli: Piano regionale, piani provinciali, piani di ambito e piani comunali. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la redazione e approvazione dei piani territoriali e ne disciplina revisione e valutazione periodica. I piani provinciali e di ambito sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Le Province curano la pianificazione provinciale e di ambito, con coordinamento della Regione e raccordo con la Prefettura territorialmente competente.

Piano triennale regionale di protezione civile

Il Piano regionale di protezione civile è lo strumento tecnico-operativo principale della protezione civile regionale e ha durata triennale. È approvato dalla Giunta regionale e individua gli elementi strategici minimi per l’azione di soccorso.

Il Piano, su proposta del CCR, è accompagnato da indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali e per l’organizzazione delle strutture regionali nella previsione, prevenzione e gestione delle emergenze. Gli indirizzi e il Piano sono aggiornati e integrati annualmente e comunicati all’Assemblea legislativa.

Il Piano disciplina, in particolare:

  • previsione della spesa delle attività programmate;
  • attività di previsione, prevenzione e gestione dei diversi rischi;
  • formazione e sensibilizzazione dei cittadini;
  • coordinamento del volontariato regionale;
  • organizzazione della struttura regionale competente e della SOR;
  • predisposizione e coordinamento della Colonna Mobile Regionale;
  • modalità di dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale;
  • modalità di dichiarazione dello stato di emergenza regionale;
  • interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Il Piano deve garantire un processo partecipato dei cittadini ed è corredato da un sistema informativo geografico con tematismi cartografici utili alla pianificazione e gestione dei rischi, compresi gli incendi boschivi.

Struttura regionale di protezione civile e funzioni tecniche

La struttura regionale competente in materia di protezione civile svolge le funzioni regionali e comprende:

  • il Centro Funzionale multirischio regionale, parte della rete nazionale dei Centri Funzionali;
  • la Sala Operativa Regionale, con le strutture di supporto;
  • la Colonna Mobile Regionale.

La SOR assicura il flusso informativo continuo tra Dipartimento nazionale, Prefetture, Province, ambiti, Comuni e altre componenti e strutture operative. La Giunta regionale definisce, secondo il Piano, le procedure operative del Centro Funzionale, della SOR, della CMR e l’assetto minimo del personale tecnico-amministrativo, con attenzione alle professionalità e alla formazione continua.

La struttura di protezione civile regionale opera trasversalmente con le altre strutture regionali secondo linee guida approvate dalla Giunta.

Strutture operative regionali e accordi

Sono qualificate come strutture operative regionali il volontariato organizzato iscritto nell’elenco territoriale, le componenti regionali di Croce Rossa, Misericordia, ANPAS, CISOM e CNSAS Umbria, ANCI Umbria, AFOR, ARPA Umbria, ATER Umbria, consorzi di bonifica, componenti del servizio sanitario regionale, Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche, gestore dell’aeroporto di Perugia, gestori della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, università e centri di ricerca riconosciuti, altri soggetti pubblici e privati rilevanti e ulteriori soggetti richiamati dal Codice.

La Giunta, d’intesa con Prefetture e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, definisce le modalità di coordinamento tra Regione e strutture operative statali per interventi urgenti e servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze statali. La Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma, anche pluriennali, con le strutture operative pubbliche nazionali e regionali.

Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

È confermata la SOUP, già istituita dalla disciplina forestale regionale, come sala per il coordinamento, anche telematico, delle strutture regionali e statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Alla SOUP spetta, in particolare:

  • coordinare la lotta attiva richiedendo uomini, mezzi e attrezzature;
  • chiedere al COAU l’intervento della flotta aerea antincendio dello Stato;
  • dare comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla SOR nei casi previsti.

Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto dalla Regione o da soggetto delegato; negli incendi in zone di interfaccia urbano-rurale il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento spettano al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il piano regionale antincendi boschivi è approvato dalla Giunta in conformità alla legge statale 353/2000, alle direttive nazionali e agli indirizzi del programma forestale regionale. Va revisionato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano individua, tra l’altro, spesa, soggetti coinvolti, archivi e sistemi informativi, sezioni specifiche per aree protette regionali e per parchi e riserve statali.

Entro il 30 giugno di ogni anno il dirigente del servizio competente approva le procedure operative per la campagna estiva antincendio, comprensive di analisi degli incendi dell’anno precedente, schema di operatività delle squadre, previsioni economico-finanziarie e allegati grafici.

La struttura regionale determina ogni anno, in base all’andamento climatico, le date di apertura e chiusura della campagna antincendio e il periodo di grave pericolosità.

Gli interventi di spegnimento e bonifica, salvo quelli aerei, sono affidati ad AFOR, che può operare anche fuori regione con intese tra regioni. La Regione può avvalersi di volontariato riconosciuto e predispone un elenco di organizzazioni formate e abilitate; la SOUP può attivarle. I relativi costi rientrano nella previsione del piano antincendi.

Gestione delle emergenze: stato di mobilitazione regionale

In presenza o in avvicinamento di eventi calamitosi di intensità tale da richiedere il Servizio regionale, il Presidente della Giunta può decretare la mobilitazione straordinaria del sistema regionale per un massimo di 60 giorni, anche mediante attivazione della CMR.

Dopo la dichiarazione, la Giunta, entro 30 giorni, può prevedere:

  • assegnazione di finanziamenti per le spese sostenute dalle componenti mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili;
  • ulteriori iniziative operative.

La mobilitazione può cessare anticipatamente con ulteriore decreto del Presidente. La Giunta disciplina, secondo il Piano, il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti.

Gestione delle emergenze: stato di emergenza regionale e ordinanze

La Giunta dichiara lo stato di emergenza regionale in presenza di emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, stabilendone durata ed estensione territoriale. Il Presidente può chiedere lo stato di emergenza nazionale se necessario.

La durata massima è di 6 mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi. Proroga o cessazione anticipata avvengono con le stesse modalità della dichiarazione.

La dichiarazione individua comuni interessati, valutazione dell’evento e assegnazione di finanziamenti nei limiti del bilancio regionale. Le risorse possono finanziare:

  • soccorso e assistenza alla popolazione, fino al 100% della spesa;
  • interventi urgenti di enti locali, strutture regionali o altre strutture operative;
  • prime misure di sostegno economico al tessuto sociale ed economico, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato;
  • avvio degli interventi urgenti previsti dal Codice.

Le ordinanze di protezione civile del Presidente della Giunta regionale servono a coordinare l’attuazione degli interventi nello stato di emergenza regionale e possono derogare alle disposizioni regionali vigenti, nei limiti fissati dalla delibera di emergenza e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Devono indicare espressamente le norme derogate e la motivazione.

Le ordinanze possono riguardare:

  • soccorso e assistenza alla popolazione, nel rispetto delle competenze esclusive dei Vigili del Fuoco per il soccorso tecnico urgente;
  • ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, gestione di rifiuti, macerie e materiali da scavo;
  • prime misure di sostegno economico e sociale;
  • interventi, anche strutturali, per ridurre il rischio residuo;
  • ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture pubbliche e private, danni a imprese, beni culturali e patrimonio edilizio;
  • prime misure per esigenze urgenti, anche tramite delocalizzazione temporanea.

Le ordinanze hanno efficacia dalla data di adozione, sono pubblicate sul BUR e trasmesse agli enti locali, ad ANCI Umbria, ai Prefetti e al Dipartimento nazionale.

Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita

Dopo la dichiarazione di stato di emergenza, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture, infrastrutture, beni culturali, paesaggistici, patrimonio edilizio e danni alle attività economiche. Le misure relative alle attività economiche sono soggette alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Per emergenze di cui alla lettera a) del Codice, la Regione può attivare analoghe ricognizioni per il ripristino di infrastrutture pubbliche e danni ai beni culturali e alle attività economiche. Sulla base delle ricognizioni, da effettuarsi entro 60 giorni dall’evento, la Regione può finanziare o attuare anche parzialmente le prime misure necessarie.

Interventi fuori dal territorio regionale o nazionale

La Regione può concorrere a interventi esterni ai confini regionali o nazionali secondo le modalità previste dal Codice.

Volontariato di protezione civile

Presso la struttura regionale è istituito l’elenco territoriale del volontariato. Possono partecipare alle attività di protezione civile, previa iscrizione, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che abbiano la protezione civile tra le attività di interesse generale, nonché le altre forme di volontariato organizzato e i gruppi comunali previsti dal Codice.

La Giunta disciplina requisiti di idoneità tecnico-operativa, aggiornamento e modalità di iscrizione. L’iscrizione è requisito per accedere ai benefici previsti dal Codice. La Regione disciplina anche le procedure di impiego del volontariato ai fini dei benefici; quando il coordinamento dell’intervento è svolto dalla struttura regionale, i relativi oneri gravano sul bilancio regionale.

La Regione promuove coordinamenti territoriali del volontariato, coincidenti con gli ambiti ottimali, e può concedere contributi e stipulare convenzioni per assicurare disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato. La partecipazione del volontariato alla CMR è promossa e coordinata dalla struttura regionale, anche per interventi fuori regione previa intesa.

È istituito il COREV, organo consultivo per la partecipazione del volontariato alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato. La partecipazione è gratuita; il Presidente partecipa alla Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

Identità visiva e segni distintivi

La Regione applica le direttive nazionali in materia di emblemi e loghi. La Giunta individua il logo identificativo della protezione civile regionale, le modalità di utilizzo e i segni distintivi della Colonna Mobile Regionale.

Regime finanziario

Per le attività di protezione civile regionale e per la pianificazione viene istituito il Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile, con dotazione annua pari a euro 1.067.500 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, di cui euro 318.875 per investimenti.

Per il piano incendi boschivi e le attività connesse è istituito il Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, con dotazione annua di euro 1.284.500 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Per gli interventi del Capo V è istituito il Fondo regionale per le emergenze, con dotazione di euro 300.000 per il 2024 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Le disponibilità non utilizzate entro l’esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a un massimo di euro 500.000.

La legge prevede coperture con riduzioni di stanziamenti già iscritti e con l’utilizzo di fondi accantonati. Concorrono inoltre le risorse statali previste dall’articolo 45 del Codice. Per gli esercizi successivi, la quantificazione della spesa è rinviata alla legge regionale di bilancio.

I fondi per AFOR possono essere erogati in acconto fino all’85% e sono regolati a rendiconto; gli importi non impiegati sono detrattti dalle assegnazioni successive.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e coordinamenti normativi

Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Per 24 mesi dalla pubblicazione della legge è possibile dichiarare lo stato di emergenza regionale anche per eventi verificatisi prima dell’approvazione, se permane l’esigenza di svolgere le attività di cui al comma 7 dell’articolo 21.

La legge abroga numerose disposizioni previgenti, tra cui la legge regionale n. 26/1988 in materia di sicurezza civile e ambientale e varie disposizioni della legge forestale regionale n. 28/2001 e di altre leggi regionali collegate. Modifica inoltre alcuni rinvii normativi nella disciplina forestale regionale.

Ulteriore disposizione organizzativa

Per la realizzazione delle attività di protezione civile si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 66/2003.

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