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Legge

L.R. Umbria 17/2024

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 20/2008 sul CAL, ampliandone i pareri obbligatori in materia UE, ridefinendo composizione, elezione/designazione dei membri, rinnovo e decadenza, partecipazione alle sedute e gettoni di presenza. Prevede anche termini per programma triennale, relazione annuale e rinnovo dopo ampie elezioni amministrative.

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria

La legge regionale Umbria n. 17 del 25 settembre 2024 interviene sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) contenuta nella l.r. 20/2008. Rafforza funzioni consultive, composizione e regole di funzionamento, con effetti limitati al territorio della Regione Umbria.

Funzioni consultive e rapporti con l’Assemblea legislativa

Il CAL esprime all’Assemblea legislativa pareri obbligatori anche su specifici atti dell’Unione europea e su progetti di legge di recepimento di direttive o altri atti normativi UE, quando incidano su organizzazione territoriale locale, competenze e attribuzioni degli enti locali o comportino entrate e spese per tali enti.

Viene inoltre precisato il raccordo con l’Assemblea legislativa su altre attività istituzionali del CAL, con l’obbligo di comunicazioni e trasmissione delle deliberazioni riguardanti gli atti disciplinati dalla legge.

Composizione del CAL

La composizione del CAL viene aggiornata distinguendo più chiaramente membri di diritto, membri eletti e membri designati.

Per la rappresentanza dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, la legge ridetermina la presenza dei Sindaci e dei Consiglieri comunali:

  • per i Comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti: 6 rappresentanti, di cui 3 Sindaci e 3 Consiglieri comunali;
  • per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 8 rappresentanti, di cui 5 Sindaci e 3 Consiglieri comunali.

Le designazioni e le elezioni devono rispettare le quote territoriali provinciali indicate dalla legge e le regole di rappresentanza di genere e delle minoranze.

Elezione dei Consiglieri comunali dei Comuni con almeno 15.000 abitanti

Per la componente elettiva dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, il Presidente dell’Assemblea legislativa convoca l’assemblea degli elettori composta da tre delegati per ciascun Comune interessato, scelti tra i consiglieri comunali. I Comuni che non indicano i delegati entro il termine fissato non partecipano all’elezione.

L’elezione avviene a scrutinio segreto su lista unica di candidati. Ogni delegato vota con una sola preferenza; risultano eletti i candidati con più voti. In caso di parità prevale il più giovane.

Per le sostituzioni si utilizza la graduatoria dei non eletti, ordinata per voti e, a parità, per età.

Designazione dei Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti

I Sindaci che rappresentano i Comuni sotto i 15.000 abitanti sono designati dalle rispettive Assemblee dei sindaci, tra i Sindaci appartenenti alle categorie demografiche previste e nel numero stabilito per ciascuna Provincia.

La designazione deve avvenire entro 45 giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea legislativa. Se il termine decorre senza tutte le designazioni, il Presidente dell’Assemblea trasmette comunque i nominativi pervenuti, oppure segnala l’assenza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.

Elezione dei Consiglieri comunali dei Comuni sotto i 15.000 abitanti

Per i Consiglieri comunali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti si applicano, in linea generale, le stesse regole previste per l’elezione dei Consiglieri dei Comuni maggiori, con alcune differenze nel numero dei delegati:

  • per i 5.001-15.000 abitanti partecipano due delegati per Comune, garantendo la rappresentanza delle minoranze;
  • per i Comuni fino a 5.000 abitanti partecipa un delegato per Comune.

La legge rinvia anche per queste elezioni alle regole sulla lista unica, sul voto segreto, sulla proclamazione degli eletti e sulle graduatorie dei non eletti.

Organizzazione delle assemblee elettorali e nomina dei componenti

L’organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali sono posti in capo all’Assemblea legislativa.

Le assemblee sono riconvocate se non viene raggiunto il numero dei componenti da eleggere. Se anche nella seconda votazione il numero non è raggiunto, il CAL opera con i membri di diritto e, se presenti, con i membri eletti e designati.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni e i risultati delle elezioni, ai fini della nomina dei componenti del CAL. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti e il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Rinnovo, decadenza e sostituzioni

Il CAL viene rinnovato per la quota dei componenti eletti/designati quando le elezioni amministrative coinvolgono oltre il 50% dei Comuni della Regione. In tal caso, l’atto di convocazione delle assemblee elettorali deve essere trasmesso ai Comuni interessati entro 90 giorni dal primo turno o dal ballottaggio, escludendo dal computo il periodo 1-31 agosto.

La decadenza dei componenti interviene:

  • per cessazione dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia o Consigliere comunale;
  • per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell’arco di un anno solare, per i membri elettivi e designati.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I membri uscenti restano in carica fino alla nomina dei successori.

Per i componenti dell’Ufficio di Presidenza, la cessazione di uno dei membri comporta nuova elezione nella prima seduta utile; se cessa uno dei due vicepresidenti, devono essere rieletti entrambi.

Deleghe e partecipazione alle sedute

I membri di diritto possono delegare, secondo i casi previsti, i propri sostituti: i Presidenti delle Province possono delegare i Vice Presidenti o un consigliere provinciale designato; i Sindaci dei Comuni con almeno 15.000 abitanti possono delegare Vice Sindaci, Presidenti del Consiglio comunale o componenti della Giunta.

La delega non è invece ammessa per i membri elettivi e designati.

Il regolamento interno deve disciplinare anche:

  • lo svolgimento delle sedute, anche telematiche;
  • le cause di assenza ingiustificata;
  • le sostituzioni nei casi di decadenza;
  • le regole di organizzazione e funzionamento interno;
  • le modalità di corresponsione del gettone di presenza.

È inoltre prevista la possibilità per il Presidente del CAL di invitare alle sedute, con diritto di parola ma senza voto, rappresentanti di università, istituzioni scolastiche, Camera di commercio dell’Umbria e organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.

Profilo economico e finanziario

Le risorse del CAL includono anche quelle finanziarie, oltre a quelle strumentali e materiali. Ogni anno, entro il 30 giugno, il CAL presenta all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa il programma delle attività per il triennio successivo, con il fabbisogno finanziario presunto. L’Ufficio di Presidenza determina le risorse da iscrivere nel bilancio dell’Assemblea legislativa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il CAL trasmette una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell’anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell’Assemblea legislativa, che la inoltra ai consiglieri regionali.

Ai componenti del CAL e dell’Ufficio di Presidenza spetta un gettone di presenza di 30 euro per la partecipazione alle sedute, se non convocate nella stessa giornata, oltre ai rimborsi spese previsti. Restano fermi i divieti di cumulo previsti dalla normativa vigente.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

La legge dichiara che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Disciplina transitoria sul rinnovo del CAL

In sede di rinnovo dei componenti del CAL nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2020, n. 1, si applicano le nuove regole della l.r. 20/2008 come modificate dalla presente legge, in conseguenza delle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il 50% dei Comuni della Regione.

Testo integrale

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