L.R. Umbria 14/2024
Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina i “percorsi della ceramica” in Umbria, itinerari turistici, culturali ed economici per valorizzare territori e produzioni ceramiche. Prevede il riconoscimento su istanza dei Comuni, contributi regionali per segnaletica, promozione e coordinamento, un regolamento attuativo entro 90 giorni e una clausola valutativa biennale. Finanziamento iniziale per il triennio 2024-2026.
Percorsi della ceramica in Umbria
Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria
La legge regionale dell’Umbria istituisce e regola i “percorsi della ceramica”, con l’obiettivo di valorizzare i territori, le produzioni e i luoghi legati alla ceramica artistica, tradizionale e di qualità. La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Umbria.
Oggetto e finalità
La Regione promuove, mediante appositi itinerari, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni tutelate dalla legge n. 188/1990 e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 sui marchi della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Gli itinerari assumono la denominazione di “percorsi della ceramica in Umbria”. La valorizzazione dei percorsi si inserisce nella programmazione turistica regionale e nelle iniziative previste dalla legislazione turistica e da quella in materia di artigianato.
Definizione dei percorsi
I percorsi sono itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali. Possono interessare anche territori di più Comuni e sono costruiti attorno ai luoghi caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee della ceramica.
Il progetto di valorizzazione mette in rete, in modo organico e integrato:
- i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica;
- i luoghi di formazione di operatori e artisti;
- le botteghe di scuola artigiane previste dalla l.r. 4/2013;
- musei, raccolte, centri di documentazione e archivi storici;
- luoghi di esposizione permanenti o temporanei.
Fanno parte dei percorsi anche le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche e gli altri luoghi di interesse funzionali o complementari agli itinerari.
Istituzione e riconoscimento
L’istituzione dei percorsi può essere avviata dai Comuni, singoli o associati, sui cui territori insistono gli itinerari. Il riconoscimento formale avviene su istanza dei Comuni interessati presentata alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
La Giunta riconosce il percorso con propria deliberazione, a condizione che esso interessi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone di affermata tradizione ceramica previste dalla legge n. 188/1990.
Contributi regionali
Per realizzare le finalità della legge, la Regione può concedere contributi economici ai Comuni che abbiano presentato istanza di riconoscimento del percorso. I contributi sono destinati a:
- realizzazione, posa in opera e manutenzione della segnaletica e delle componenti caratterizzanti del percorso;
- produzione e diffusione di materiale informativo cartaceo e multimediale;
- sistemi informativi integrati, anche digitali o virtuali, e progetti di comunicazione e promozione;
- sostegno al coordinamento e all’integrazione dei percorsi.
Criteri e modalità di concessione sono demandati al regolamento regionale.
Revoca dei contributi
I contributi concessi possono essere revocati in tutto o in parte, con recupero delle somme erogate, nei casi di:
- mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle della legge;
- omessa rendicontazione o irregolarità delle spese documentate.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge un regolamento che disciplini:
- modalità e termini della procedura di riconoscimento;
- contenuti e caratteristiche dei progetti di valorizzazione richiesti per l’istanza;
- vigilanza regionale sul mantenimento delle condizioni del riconoscimento;
- criteri, modalità e documentazione per l’accesso ai contributi, nonché rendicontazione e controlli;
- modalità di revoca e recupero delle somme;
- standard grafici, tecnici e informativi della segnaletica.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi.
A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere ogni due anni una relazione contenente:
- i percorsi istituiti nel territorio regionale;
- le attività svolte e le risorse impiegate;
- l’impatto della legge, anche sui flussi turistici;
- le criticità emerse nell’attuazione.
L’Assemblea rende pubblici i risultati della valutazione anche tramite il proprio sito istituzionale.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nell’ambito della Missione 07 Turismo, Programma 01, Titolo 1 spese correnti. La copertura avviene mediante utilizzo di accantonamenti del fondo speciale del bilancio regionale 2024-2026.
Per gli esercizi successivi, la spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale.
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