Cassazione Civile, Ordinanza n. 16727/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Con provvedimento del 4 settembre 2021 il Giudice di Pace di Caltanissetta aveva convalidato la proroga del trattenimento di una persona straniera presso un Centro di permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 111 e 13 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che il Giudice di Pace avesse motivato in modo meramente apparente, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida senza spiegare le ragioni della proroga del trattenimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento del Giudice di Pace, pur succintamente, era motivato mediante richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e alla necessità di accertamenti sull'identità e sulla nazionalità del trattenuto. Ha inoltre osservato che il ricorrente si era richiamato a una memoria il cui deposito non risultava dal provvedimento impugnato. Nessuna pronuncia sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era esente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il richiamo ai presupposti della norma e alla necessità di accertamenti sull'identità e sulla nazionalità del trattenuto è stato ritenuto sufficiente a integrare una motivazione, sia pure sintetica, del provvedimento di convalida/proroga del trattenimento.
art. 111 Cost.
La doglianza di motivazione apparente è stata esaminata ma non accolta, poiché il provvedimento impugnato risultava comunque motivato in modo succinto.
art. 13 Cost.
La censura costituzionale è stata prospettata unitamente alla lamentata carenza di motivazione del provvedimento restrittivo, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nel provvedimento di convalida/proroga del trattenimento.
Massime di principio
- In tema di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, la motivazione del giudice può essere considerata sufficiente anche se sintetica, quando richiami i presupposti normativi applicabili e le ragioni concrete che giustificano la protrazione della misura.
- La censura di motivazione apparente non è fondata se dal provvedimento impugnato emergono, sia pure in forma concisa, gli elementi essenziali che sorreggono la decisione.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente non può fondare validamente la doglianza su atti o memorie il cui deposito non risulti dal provvedimento impugnato, se tale circostanza non sia comunque verificabile dagli atti rilevanti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese; inoltre, se il ricorso è esente, non opera il raddoppio del contributo unificato.
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