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Sentenza

Sentenza del 13/02/2019 n. 4184 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo integrati i presupposti della definizione agevolata e rilevando che la parte interessata alla prosecuzione aveva invece richiesto l'estinzione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, per accedere alla definizione agevolata della controversia tributaria. Entro il termine previsto avevano depositato la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti, effettuato il 2 ottobre 2017. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito dalla L. n. 96 del 2017

    La disposizione consente la sospensione del processo tributario quando il contribuente presenta domanda di definizione agevolata e dimostra il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito dalla L. n. 96 del 2017

    Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

    Una volta perfezionata la definizione agevolata, il processo si estingue se non viene presentata tempestivamente un'istanza di trattazione. Nel caso concreto, la parte interessata ha chiesto direttamente l'estinzione, confermando la volontà di definire la controversia.

  • Art. 11 del D.L. n. 50 del 2017

    La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e le conseguenze processuali, tra cui la sospensione e la successiva estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il contribuente deve rispettare scrupolosamente i termini per presentare la domanda e versare gli importi dovuti o la prima rata.
  • La prova della presentazione della domanda di definizione e del pagamento deve essere depositata nel processo entro il termine stabilito, affinché la sospensione e l'estinzione possano essere riconosciute.
  • Dopo la definizione agevolata, il giudizio può estinguersi automaticamente se non viene presentata una tempestiva istanza di trattazione dalla parte interessata alla prosecuzione.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole o sfavorevole: comporta la chiusura del giudizio in conseguenza dell'adesione alla procedura prevista dalla legge.
  • In assenza di specifiche ragioni contrarie, le spese processuali possono essere compensate tra le parti quando il giudizio si chiude per definizione agevolata.

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